Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: estinzione del credito


Revocatoria fallimentare, vendita di immobile ipotecato ed estinzione del credito: tesi indennitaria ed effettività del danno per la massa attiva.

Cassazione civile , SS.UU., sentenza n° 7028/2006

La tesi indennitaria

La giurisprudenza di legittimità più vecchia, partendo dal presupposto della natura indennitaria della revocatoria i cui effetti utili dovevano essere contenuti nei limiti del danno causato, propendeva per l’irrevocabilità dell’atto di disposizione compiuto dall’imprenditore poi fallito entro l’anno, ove e per la misura in cui, si accerti che il denaro corrisposto a titolo di prezzo dall’acquirente sia stato destinato all’estinzione di crediti privilegiati.

In passato, già la dottrina aveva rilevato l’assenza delle previsioni normative che autorizzano e rendono possibile di una revoca parziale della vendita di un unico immobile. Con la sentenza n° 7028/2006, tale tesi sembra tramontare, in quanto non corrisponde neanche al dettato delle norme.

Effettività del danno per la massa attiva.

Successive pronunce avevano ritenuto subordinata la revoca dell’atto dispositivo alla presenza di un danno effettivo per la massa attiva fallimentare. Stando ai giudici la presunzione di danno appariva superabile attraverso la prova contraria della sua insussistenza nel caso concreto. Si poteva basare l’argomentazione sul difetto di interesse ad agire del curatore, nel caso in cui il convenuto avesse dimostrato che l’eventuale accoglimento della domanda non avrebbe arrecato alcuna utilità alla massa, in quanto la somma pagata al creditore privilegiato, anche se recuperata, sarebbe comunque spettata a lui, in sede di riparto.


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