Revocatoria fallimentare: copia del verbale di pignoramento e scientia decotionis
La copia del verbale di pignoramento non è sufficiente a provarne la pubblicità, sentenza 21.04.2009 n° 1320 del Tribunale di Bari
Per quanto concerne la sentenza in esame, il giudice adìto, rileva la mancata esistenza di elementi indiziari che possano far desumere la conoscenza da parte del terzo convenuto dello stato d’insolvenza del debitore.
Andiamo, dunque, a leggere un passaggio fondamentale, nel quale emerge la prima questione giuridica fondamentale affrontata dal giudice di merito circa l’efficacia probatoria nel giudizio per revocatoria fallimentare della copia del verbale di pignoramento mobiliare.
“La curatela attrice, a fronte dell’insussistenza di protesti a carico della società poi fallita (non essendo mai stato levato a carico della Ce. DI. PUGLIA alcun protesto) si è limitata a produrre in corso di causa la copia del verbale di pignoramento mobiliare 23.3.2002 relativo ad una procedura esecutiva instaurata da altro creditore avanti al Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Bitonto, della quale in mancanza di qualsiasi forma di pubblicità, fino a prova contraria deve ritenersi che la Cav. U.B. S.p.a. non fosse a conoscenza”.
Il giudice, ha focalizzato la propria indagine sulla valenza della copia del verbale di pignoramento mobiliare allegata in giudizio dalla curatela attrice, sottolineando come l’assenza di qualsiasi forma di pubblicità del documento in questione renda lo stesso inidoneo a dimostrare l’esistenza della scientia decotionis del terzo convenuto in revocatoria fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità, sebbene abbia affermato che la scientia decotionis possa essere provata in via presuntiva attraverso l’esistenza di procedimenti esecutivi a carico del debitore, dall’altro ha specificato che l’esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce una prova sufficiente della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del soggetto convenuto in revocatoria, non essendo tali procedure soggette a forme di pubblicità a differenza di quanto previsto per quelle immobiliari.
Il motivo del decidere del giudice è pienamente condiviso, infatti, analogamente in materia di protesti cambiari, la giurisprudenza da tempo richiede affinché possano assumere rilevanza presuntiva della scientia decotionis, che essi siano pubblicati sul bollettino dei protesti. Ecco perché, il giudice ha ritenuto che copia del verbale di pignoramento mobiliare prodotta in giudizio, non è sufficiente a provare la scientia decotionis del terzo convenuto in revocatoria fallimentare, stante la mancanza di qualsiasi forma di pubblicità.