Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: a favore della mera conoscenza


Revocatoria fallimentare: la probabilità della conoscenza sufficit. Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 03.05.2012 n° 6686

La giurisprudenza a favore della mera conoscibilità dello stato di insolvenza

Il seguente orientamento giurisprudenziale è a favore della mera conoscibilità dello stato di insolvenza da parte del creditore. Il criterio discretivo consiste nella presenza di semplici elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti), attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, dai quali sarebbe possibile desumere la effettiva conoscenza del dissesto (Cass. civ.,n. 12057/2000).

Basta, quindi, la mera dimostrazione della conoscibilità da parte del c.d. creditore avveduto, dello stato di decozione, stando a questo orientamento.

L’ordinanza qui analizzata rifiuta sia la prima che la seconda posizione. Essa, infatti, sottolinea che la certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo costituito dalla consapevolezza, da parte del creditore, del dissesto in cui versa il debitore, sia acquisita legittimamente“quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”.

Dunque, l’oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza (probatio diabolica in quanto riferita ad uno stato psicologico) dello stato di insolvenza, né da semplici elementi indiziari dai quali se ne evinca la mera conoscibilità da parte del creditore “medio”. Esso è costituito dalla probabilità della conoscenza fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui ha operato il creditore ricevente.


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