Legge Fallimentare

Revoca del passivo nel fallimento


Opposizione ed impugnazioni contro lo stato passivo parte 3

La revocazione deve essere proposta nei confronti:

  • del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta

  • nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta.

Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Se invece lo stato passivo fallimentare ha degli errori di carattere materiale, basterà correggerli, e a ciò provvederà il giudice delegato, su richiesta di un creditore o dello stesso curatore. Possiamo analizzare, dunque, la procedura relativa alle tre impugnazioni.

Ai sensi dell’art. 97 il curatore, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo; questo sarà esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione può essere inviata raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.

Entro 30 giorni deve essere depositato il ricorso in cancelleria del tribunale. Entro 5 giorni dal deposito, il presidente designa il relatore al quale può essere delegata la trattazione del procedimento e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro 60 giorni dal deposito del ricorso.

La notifica del ricorso in caso di impugnazione dello stato passivo

La notifica del ricorso

Entro 10 giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, il ricorrente deve notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, al curatore e all’eventuale contro interessato. Una volta notificato il ricorso, sarà fissata l’udienza che si terrà dopo almeno 30 giorni, innanzi al tribunale. 10 giorni prima dell’udienza ci sarà la costituzione delle parti resistenti e/o degli altri interessati. Entro 60 giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito delle memorie, il tribunale decide con decreto motivato; entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto, effettuata dalla cancelleria, si può presentare impugnazione per cassazione.

 

Parte 2


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