Revocatoria Fallimentare

Revoca del Fallimento | parte 2


La revoca del fallimento - parte seconda

Circa le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore, l’art 147 del T.U. in materia di spese di giustizia prevede che queste possano essere addossate al fallito che ha ottenuto la revoca, quando a causa del suo comportamento si è pervenuti alla dichiarazione di fallimento.


E’ il caso dell’imprenditore che pur non potendo fallire ai sensi dell’art.1 l.f. in quanto non rientrante nei parametri, essendo stato regolarmente convocato non si presenti all’istruttoria prefallimentare, provocando il suo fallimento, verso il quale però, poi oppone reclamo ottenendone la revoca.

In mancanza di colpa del creditore o del fallito non è specificato su chi debbano gravare le spese. Ai sensi dell’art. 146 del T.U. esse andrebbero parificate all’erario, assimilando il curatore all’ausiliario del magistrato.

Effetti della revoca

Vediamo quali sono i principali effetti della revoca del fallimento:

  • cessa lo spossessamento del fallito, il quale riacquista la piena amministrazione dei suoi beni;

  • cessano tutte le incapacità che avevano colpito il debitore;

  • il fallito riacquista la capacità processuale;

  • gli atti compiuti dal debitore dopo la sentenza di fallimento acquistano  piena efficacia;

  • cessano gli effetti delle azioni revocatorie, e bisogna restituire i beni a coloro cui erano stati sottratti;

  • i creditori possono agire in via esecutiva contro il debitore.

     

    (parte prima)

     

 


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