Revocatoria Fallimentare

Revoca del fallimento, i pagamenti effettuati


La revocatoria fallimentare parte 5

I pagamenti che vengono effettuati dal fallito, sono generalmente considerati di per sa, ovvero, non si va a verificare se l'atto in base al quale sono stati effettuati debba essere a sua volta revocato; quindi se si vogliono revocare tali pagamenti, non sarà necessario revocare anche l'atto che ne costitutiva la fonte.

Stando sempre in tema di pagamenti, la giurisprudenza ritiene che una volta revocati anche i pagamenti posti in essere dal terzo nell’interesse del fallito ( ad es. perché da lui delegato, fideiussore o coobbligato ), a meno che il terzo con il pagamento non abbia anche estinto un debito che era anche il suo, come come suole accadere in genere con il coobbligato solidale che ha pagato.

Circa, invece, la costituzione di garanzie e i diritti di prelazione, in relazione a debiti contestualmente creati, possiamo notare che l'art. 67 l.f. al comma 2 si riferisce espressamente ai diritti di prelazione che sono stati costituiti dal fallito, anche per debiti di terzi. Tutti questi diritti di prelazione sono previsti dall'art. 2741 nei privilegi convenzionali, il pegno e le ipoteche; non appare chiaro se tale elenco rientri anche l'anticresi (art. 1960 c.c.), che menzionata in altre ipotesi dell'art. 67 (nn. 1 e 3), non è stata richiamata in tale ipotesi.

 

Parte 4


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