Legge Fallimentare

Revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie


Riforma fallimentare

La legge delega è intervenuta prevedendo modifiche e novità anche in termini diprivilegi,garanzie non possessorieegaranzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, rispettivamente all’art.10,11e12del d.d.l. n. 2681. 
Vediamo nel dettaglio cosa dovrà essere adottato dal Governo.
 

Intervento in materia di privilegi

L’articolo che si riferisce ai privilegi è l’art. 10 del disegno di legge. 
In particolare, relativamente a questo settore, il Governo dovrà provvedere alriordinoe allarevisionedelsistema dei privilegi.
La prospettiva è quella dellariduzione: principalmente si dovrà intervenirelimitando le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi. 
L’intervento sarà volto ad:
  • eliminarequelle ipotesi di privilegionon più attualirispetto al tempo in cui sono state introdotte; 
  • adeguarein conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione. 

Garanzie non possessorie

La Legge delega ha previsto interventi anche in campo digaranzie reali mobiliari
In particolare il Governo dovrà regolamentare una forma digaranzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni materiali o immateriali, prevedendone irequisiti, lemodalità di costituzione, la necessità dellaforma scritta, nonché leregole di opponibilità ai terzie ilconcorsocon gli altri creditori muniti di cause di prelazione. 
La costituzione potrà avvenire anche medianteiscrizione in apposito registro informatizzato. Relativamente ad esso dovranno essere regolamentateforme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione.
Dovranno essere subordinate le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di unimporto di denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro.
Il soggetto costituente la garanzia avrà la facoltà di utilizzare i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio della propria attività economica.  
Il creditore potrà escutere stragiudizialmente la garanzia anche inderoga al divieto del patto commissorio, a condizione che ilvalore dei benisiadeterminatoin maniera oggettiva, fatto salvo l’obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l’importo del credito. 
Dovranno essere previste forme dipubblicitàecontrollo giurisdizionaledella citata esecuzione stragiudiziale.
 

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire 

Modifiche sono state previste anche in favore deisoggetti che acquistano immobili da costruire
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 d.d.l., infatti, il Governo dovrà adottare disposizioni in materia ditutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Dovrà essere garantito uncontrollo di legalitàda parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo distipulazione della fideiussione,nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria.
A tal fine, pertanto, l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, dovrà essere stipulato peratto pubblicoo perscrittura privata autenticata
L’inadempimento dell’obbligo assicurativo comporterà la nullità relativa del contratto.