Ipoteca

Responsabilità  del notaio in caso di ipoteca su immobile


Di recente si è dibattuto in merito al caso di un notaio, convenuto in giudizio per aver rogato l’atto pubblico di acquisto di un immobile che si era, poi, scoperto gravato da un’ipoteca a favore della Banca Nazionale del Lavoro. L’ufficiale giudiziario è stato condannato in appello al pagamento di una somma pari a quella richiesta per la liberazione del bene ipotecato. Quest’ultimo ha dunque presentato ricorso in Cassazione, eccependo di essere stato esonerato dall’acquirente nell’effettuare le visure ipotecarie, come risultava dalla clausola inserita nel contratto di compravendita.

La Suprema Corte si è espressa in merito ribadendo alcuni concetti fondamentali. Va ricordato che, la responsabilità del notaio ha natura contrattuale perchè l’attività di questo, sebbene sia riconducibile alla obbligazione di mezzi e non di risultato, porta alla predisposizione di tutti i mezzi necessari al conseguire il risultato con la diligenza che viene richiesta dalla natura della prestazione.

Dunque, la sua attività non può essere ridotta al solo compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma deve abbracciare anche tutte quelle attività, preparatorie e successive che sono necessarie perché tese ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico che è stato effettuato.

In merito alla funzione notarile, bisogna sottolineare che ci sono aspetti privatistici che si intersecano con il carattere pubblico di interesse generale dell’attività professionale. In questo modo, i destinatari della corretta prestazione notarile divengono tutte le parti contrattuali, anche quella che non ha stipulato direttamente il contratto di prestazione professionale.

Il contratto d’opera deve essere inteso, in tal caso, come un contratto a favore di terzo. Di conseguenza la parte che non stipula non può opporre i propri diritti alla corretta prestazione direttamente al notaio promittente.

Solo nel caso in cui vi sia una volontà concorde delle parti è possibile esonerare il notaio dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, che sono necessarie per conseguire i risultati voluti dalle parti, in questo caso, il compiere le visure catastali e ipotecarie. L’interesse a compiere le visure da parte del pubblico ufficiale, è non solo dell’acquirente ma anche del venditore, al quale torna utile non trovarsi successivamente esposto alle azioni di risoluzione con effetti restitutori inevitabili, ovvero di garanzia e di risarcimento dei danni.