Fallimento

Rent to buy: ammesso nelle vendite fallimentari


Il Tribunale di Bari consente l’affitto con riscatto nelle aste fallimentari

Il “rent to buy” può essere utilizzato anche nelle vendite fallimentari: è quanto disposto con ordinanza del 3 maggio 2016 dal Tribunale di Bari. 
Prima di entrare nello specifico di quanto statuito dal giudice pugliese, cerchiamo prima di capire in cosa consiste il “rent to buy” e quale disciplina è ad esso applicabile. 
 

Che cos’è e come è disciplinato

Che cos’è il rent ti buy? Il R.T.B., anche detto affitto con riscatto, è disciplinato dal D.L. 133/14, come modificato dalla Legge di conversione L. 164/2014.
Nello specifico, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 23 del citato decreto e consente al futuro acquirente di entrare, fin dalla sottoscrizione del contratto, nel possesso dell’immobile ma di differire l’effetto traslativo, quindi il passaggio di proprietà, ad un momento successivo. 
È possibile, quindi, definirlo come una speciale tipologia di locazione finalizzata all’acquisto
Il conduttore-acquirente dovrà, pertanto, versare al venditore-proprietario dell’immobile un acconto iniziale e, mensilmente, un canone che verrà imputato, in parte a titolo di compenso per il godimento e, in parte, a titolo di anticipo sul prezzo di vendita. 
Alla scadenza del periodo convenuto tra le parti, che in ogni caso non può essere superiore a dieci anni, il conduttore avrà il diritto (ma non l’obbligo) di esercitare l’opzione di acquisto sull’immobile fino ad allora locato, decidendo liberamente se procedere all’acquisto, detraendo i canoni fino a quel momento versati.
La disciplina, infatti, non prevede un obbligo reciproco delle parti a concludere l’atto di vendita. 
 

In caso di inadempimento?

Nel decreto sono specificamente disciplinate le ipotesi di risoluzione per inadempimento di una delle parti:
 
  • Inadempimento del conduttore: il contratto deve ritenersi risolto per inadempimento del conduttore – acquirente, in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di una quota di canoni pari ad un ventesimo del loro numero complessivo. In questo caso il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed a ritenere a titolo di indennità le somme versategli.
  • Inadempimento del concedente: in questo caso il concedente deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo di vendita, ovviamente maggiorata degli interessi legali. 
 

Apertura all’affitto con riscatto: il provvedimento 

Con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Delegato Dott. Lenoci, è stata accolta la richiesta di un curatore fallimentare il quale, avendo esperito inutilmente numerosi tentativi di vendita di un fabbricato di ingente valore, vedendosi così drasticamente ridotto il valore, chiedeva di poter ammettere offerte di acquisto anche mediante contratto di rent to buy. 
Con il citato provvedimento è stata permessa l’applicazione di tale categoria di contratti, già applicabili al concordato preventivo in continuità, anche al fallimento, rendendo in questo modo molto più accessibile il mercato degli immobili venduti all’asta. 
 

Tipologie di immobili acquistabili con il rent to buy

Stante il generico riferimento al termine “immobile” contenuto nel D.L. 133/2014, è pacifico ritenere che tramite la citata tipologia di contratto sia possibile acquistare qualsiasi immobile, quindi ad uso residenziale, commerciale, produttivo, o direzionale ecc. non essendo previste particolari preclusioni.  
 

News correlate