Concordato Preventivo

Relazione del professionista per il concordato preventivo


La relazione del professionista nell’ipotesi normale

Egli dovrà attestare la sussistenza dei dati aziendali, controllandone la veridicità attraverso un confronto con le scritture contabili e bilanci dell’impresa del debitore. Dall’altro, dovrà, inoltre, attestare la fattibilità del piano presentato dal debitore.

Si noti che il  d.l. 83\2012, oltre a specificare che il professionista incaricato della relazione deve essere scelto dal debitore, ha anche ammesso la possibilità che il piano possa essere poi successivamente modificato; se le modifiche diventano sostanziali sarà dunque necessario presentare una nuova relazione dal contenuto simile, negli elementi che vengono previsti dalla legge, a quella già presentata, ai sensi dell’art. 161 l.f. comma 3.

Va precisato comunque che la relazione non può limitarsi a riprodurre il piano del debitore, ma deve esprimere un giudizio prognostico di carattere positivo sullo stesso. Toccherà quindi al professionista chiarire se il piano è logico, coerente, realistico, conveniente per i creditori, e se date tali caratteristiche, i creditori potranno accettarlo. Bisogna precisare, inoltre, che l’eventuale convenienza del piano non sarà valutata dal tribunale, ma direttamente dai creditori. Una relazione insufficiente, incompleta, che sia solo ripetitiva del piano del debitore, potrebbe portare al rigetto del ricorso.

Quanto abbiamo descritto non è altro che l’ipotesi base in cui il debitore ha chiesto il concordato dopo aver già provveduto a formare la documentazione.


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