Procedure Concorsuali

Registro debitori procedure concorsuali, come funzionerà?


Il dl n. 59/2016 (il c.d. decreto Banche), all’art. 3 prevede l’istituzione di un registro digitale dei debitori delle procedure esecutive e concorsuali, con lo scopo principale di contribuire a rendere il settore più trasparente. Composto da due sezioni, prende ispirazione dal modello statunitense di disponibilità di una banca dati che comprende ogni procedimento in corso (non solo fallimentare).

L’istituzione del registro

Rubricato “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi”, il dispositivo di legge prevede l’istituzione Ministero della giustizia di “un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva”.

Quali informazioni sono pubblicate

L’art. 3 del decreto Banche ricorda che nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Come è strutturato il registro

Il registro si compone di una parte ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, che contiene tutte le informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura, non solo fallimentare.

Ulteriormente, l’art. 3 ricorda che nella sezione del registro ad accesso pubblico “sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari”.

Infine, nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

Continueremo ad aggiornarvi sull’evoluzione di questa disciplina, man mano che verranno pubblicati i nuovi materiali normativi di riferimento.


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