Fallimento

Quindici giorni per la notifica di un fallimento


In caso di fallimento, come si calcola il termine di notifica? La Cassazione civile risponde che esso va calcolato secondo i criteri processuali. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 01.02.2012 n° 1418. La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rilevato che tale termine di quindici giorni è stabilito nell'interesse del debitore, essendo finalizzato a consentire allo stesso, il pieno esercizio del proprio diritto di difesa in contraddittorio con i creditori istanti per il fallimento. Si può dunque riconoscere la natura meramente dilatoria del termine de quo, cosa che non stupisce, giacché è ciò che dottrina e giurisprudenza all’unanimità hanno sempre affermato.

Il termine di quindici giorni cui alla l.f., art. 15, comma 3, essendo di natura dilatoria ed avente decorrenza successiva, deve essere computato secondo i normali criteri, andando ad escludere il giorno iniziale e conteggiando quello finale.

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale il termine di quindici giorni è applicabile, nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Tale termine si qualifica come termine di natura "dilatoria" e "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).

Il ricorso proposto dal creditore è stato rigettato e la sentenza dichiarativa di fallimento è stata revocata.


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