Fallimento

Quindici giorni per la notifica di un fallimento


Quindici giorni per la notifica di un fallimento

In caso di fallimento, come si calcola il termine di notifica? La Cassazione civile risponde che esso va calcolato secondo i criteri processuali. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 01.02.2012 n° 1418. La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rilevato che tale termine di quindici giorni è stabilito nell'interesse del debitore, essendo finalizzato a consentire allo stesso, il pieno esercizio del proprio diritto di difesa in contraddittorio con i creditori istanti per il fallimento. Si può dunque riconoscere la natura meramente dilatoria del termine de quo, cosa che non stupisce, giacché è ciò che dottrina e giurisprudenza all’unanimità hanno sempre affermato.

Il termine di quindici giorni cui alla l.f., art. 15, comma 3, essendo di natura dilatoria ed avente decorrenza successiva, deve essere computato secondo i normali criteri, andando ad escludere il giorno iniziale e conteggiando quello finale.

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale il termine di quindici giorni è applicabile, nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Tale termine si qualifica come termine di natura "dilatoria" e "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).

Il ricorso proposto dal creditore è stato rigettato e la sentenza dichiarativa di fallimento è stata revocata.


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