La adeguata pubblicità e la scelta di collaboratori specializzati nella vendita di beni singoli
Non vi può essere una competizione adeguata se non si riesce a raggiungere il numero maggiore di acquirenti possibili. Il curatore, nella scelta del sistema migliore è vincolato dall’ultimo comma dell’art. 107 della l.f. il quale rinvia ad un regolamento ministeriale della giustizia per la tipologia dei mezzi di pubblicità che il curatore potrà scegliere.
La scelta di collaboratori specializzati è eventuale. Essi dovranno essere scelti in base al regolamento del ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 17 co. 3 legge n. 400/88. In essa sono stabiliti i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti di cui il curatore può servirsi.
Possiamo, poi, aggiungere che il curatore può decidere di sospendere la vendita nel caso in cui pervenga un’ offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Il curatore può subentrare nelle procedure esecutive in corso alla data del fallimento, tranne che il giudice delegato laddove ciò non gli sia precluso dall’art. 51 l.f. dichiari l’ improcedibilità dell'esecuzione su istanza dello stesso curatore.
Il curatore è, inoltre, obbligato ad informare circa l'esito delle procedure il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.