Concordato Preventivo

Professionista attestatore nel concordato preventivo


Il concordato preventivo è quel particolare strumento giuridico che il nostro Legislatore ha posto a “protezione” dell’imprenditore in stato di insolvenza o in stato di crisi. Attraverso il ricorso alla fattispecie del concordato preventivo, infatti, l’imprenditore che si venga a trovare in stato di crisi, può evitare la dichiarazione di fallimento per il tramite di un accordo con cui si impegna a soddisfare (anche solo parzialmente) gli interessi e le pretese dei suoi creditori. La natura “preventiva” del concordato si evince proprio dalla sua funzione: il concordato preventivo riesce a prevenire il ricorso alla più “grave” procedura fallimentare che potrebbe anche condurre all’interruzione definitiva dell’attività imprenditoriale.

Lo strumento giuridico del concordato preventivo “protegge”, in un certo senso, l’imprenditore/debitore “dandogli il tempo” di soddisfare i suoi creditori e di superare il momento di crisi.

Ed è per questo che, ai sensi dell’articolo 168 della Legge Fallimentare, il concordato preventivo produce i seguenti importanti effetti: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

Il concordato preventivo e la figura del “professionista attestatore”

Grande importanza assume nel concordato preventivo la figura del “professionista attestatore” il cui ruolo e le cui funzioni sono notevolmente cresciute e si sono rafforzate nel corso di numerosi interventi legislativi. Ebbene, l’articolo 161 comma terzo L.F.. stabilisce infatti che l’imprenditore debba presentare – unitamente alla documentazione e alla domanda di ammissione al concordato preventivo – una relazione dettagliata redatta da un professionista. Quest’ultimo deve essere indipendente, designato dal debitore e deve attestare “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”. La funzione del professionista è davvero molto importante: egli è infatti chiamato a verificare che i dati indicati dall’imprenditore siano reali e che il contenuto del piano di concordato sia concretamente attuabile rispetto agli obiettivi che l’imprenditore vuole perseguire.

Concordato preventivo: le caratteristiche “soggettive” del professionista attestatore

Come prima precisato, il professionista attestatore deve essere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve avere alcun legame professionale o personale - con l’azienda in crisi oppure con terzi che possano avere interesse al risanamento dell’impresa in crisi - in grado di “compromettere la sua capacità di giudizio”.

Il professionista attestatore non deve altresì aver prestato attività di lavoro subordinato oppure autonomo in favore dell’imprenditore/debitore né aver partecipato ad organi di controllo oppure di amministrazione dell’impresa.

Concordato preventivo: il professionista attestatore non è un Pubblico Ufficiale

Anche se il ruolo e le funzioni che il professionista attestatore è chiamato a partecipare, tale soggetto non può essere equiparato ad un pubblico ufficiale. Si tratta di una precisazione di rilevante importanza, specialmente alla luce della recente sentenza emanata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Nella sentenza – la numero 9542/2016 – la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un Pubblico Ministero che riteneva applicabile al professionista attestatore la fattispecie delittuosa del “falso ideologico”. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ha sottolineato come nel nostro ordinamento non sia presente alcuna norma giuridica che espressamente attribuisca al professionista attestatore la qualità di “Pubblico ufficiale”. Tale qualità – ha evidenziato la Corte di Cassazione – è invece riconosciuta in maniera espressa dalla stessa Legge Fallimentare: pensiamo, ad esempio, al commissario liquidatore, al commissario giudiziale e al curatore che svolgono le funzioni di “pubblici ufficiali”.

Dunque, il professionista attestatore chiamato a redigere il piano di fattibilità nella procedura di concordato preventivo non riveste la qualità di “pubblico ufficiale”. Ciò anche perché, lo ricordiamo, la relazione redatta dal professionista attestatore viene comunque poi sottoposta al “giudizio di fattibilità” del concordato operato dal Giudice. Ricordiamo, poi, che spetta ai crediotri valutare nel merito la proposta di concordato presentata dall’imprenditore/debitore. Ne consegue – come molto opportunamente sottolineato dalla Corte di Cassazione – che il professionista attestatore svolge la funzione di consulente.


News correlate

Mose: depositato il concordato preventivo
Notizie > Concordato Preventivo

Sirio ammessa alla procedura di concordato preventivo
Notizie > Concordato Preventivo

Sirio: al via il concordato preventivo
Notizie > Concordato Preventivo