Fase preventiva di allerta
Già nei giorni scorsi abbiamo parlato in via generale della procedura di allerta, prevista come novità dalla Legge delega n. 2681/2017.
Vediamo oggi, più nel dettaglio, questa procedura il cui fine è quello diprevenire l'irreversibilità della crisi aziendale.
Procedura confidenziale e stragiudiziale
Le novità relative alla procedura di allerta sono contenute nel ddl citato all’art. 4 intitolato “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”.
Laratiodell’introduzione di questa previsione è quella diincentivare l’emersione anticipata della crisi agevolando lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.
Innanzitutto, è previsto che il Governo dovrà individuare i casi in cui la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi non potranno essere applicate.
La Legge delega specifica già che la fase preventivanonpotrà essere applicata allesocietà quotate in borsaoin altro mercato regolamentatoe allegrandi impresecome definite dalla normativa dell’Unione Europea.
Apposito organismo di assistenza
Al fine di assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, dovrà essere istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura unapposito organismo.
Questo organismo dovrà nominare uncollegiocomposto daalmeno 3 esperti:
- uno sarà designato dalPresidente della sezione specializzata in materia di impresadel tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede;
- uno verrà designato dallacamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- uno sarà designato daassociati di categoria.
Attivazione ad istanza del debitore
Quando è il debitore a richiedere l’intervento del citato organismo, quest’ultimo dovrà addivenire ad unasoluzione concordata tra il debitore stesso ed i creditorientro un congruo termine. Detto termine potrà essere prorogato solamente in caso di positivi riscontri nelle trattative ma in ogni caso non dovrà essere superiore a 6 mesi.
L’organismo dovrà comunicare immediatamente ai creditori pubblici qualificati l’avvenuta presentazione dell’istanza da parte del debitore.
Il collegio dovrà verificare se sia stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori entro il termine stabilito.
Nel caso in cui il collegio non individui misure idonee a superare la crisi ed attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne dovrà dare notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, al fine del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima.
Obbligo di avviso
Il ddl prevede specificiobblighi di avvisoin capo a diversi soggetti al fine di mettere a conoscenza prima possibile gli organi societari dello stato di crisi.
In particolare:
- gliorgani di controllo societari, ilrevisore contabilee lesocietà di revisioneavranno l’obbligo, ovviamente ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, diavvisare immediatamentel’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi di crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta dovranno informare tempestivamente l’organismo di composizione assistita della crisi.
- dovrà, inoltre, essere imposto aicreditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l’Agenzia delle entrate, gli enti presidenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo di composizione assistita della crisi ilperdurare di inadempimenti di importo rilevante. L’inadempimento di importo rilevante deve essere definito sulla base di criteri non assoluti ma relativi, rapportati quindi alle dimensioni dell’impresa che considerino in particolare, l’importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali auto-dichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l’anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure.
- sempre icreditori pubblici qualificatidovranno dare immediato avviso aldebitoreche la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante e che seentro i successivi tre mesi, quest'ultimo non raggiungerà un accordo con il creditore pubblico qualificato o non chiederà l’ammissione ad una procedura concorsuale, effettueranno la segnalazione agli organi di controllo della società e all’organismo di composizione assistita della crisi.
Esecuzione
Sia nel caso di istanza pervenuta dal debitore che nelle ipotesi di allerta proveniente da soggetti sui quali grava un obbligo di comunicazione, l’apposito organismo di assistenza dovràconvocare immediatamente e in via riservata e confidenziale il debitoree, nel caso in cui si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale., economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
Il debitore potrà chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l’adozione dellemisure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
Il Governo dovrà disciplinarne ladurata, glieffetti, ilregime di pubblicità, la competenza a emetterle e i casi di revocabilità nel caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti riferisca che non vi sia la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi siano significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare la crisi.
Misure premiali
Per l’imprenditore che proponetempestivamentel’istanza per avviare la procedura assistita della crisi, o che chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale sono previstiincentivi:
- di naturapersonale:l’imprenditore potrà fruire di un esonero da responsabilità penale per il reato di bancarotta, sempre che il danno patrimoniale sia di particolare tenuità, potrà beneficiare di attenuanti per altri reati e della riduzione di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali fino alla conclusione della procedura
- di naturapatrimoniale.
L’istanza verrà considerata tempestiva se propostaentro 6 mesidal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando:
- il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi;
- l’indice di rotazione dei crediti;
- l’indice di rotazione del magazzino;
- l’indice di liquidità.