Liquidazione Coatta Amministrativa

Procedura di liquidazione in liquidazione coatta amministrativa


Procedura di liquidazione in liquidazione coatta amministrativa

Entro un mese dalla nomina, il commissario liquidatore comunica ad ogni creditore attraverso una raccomandata A/R le somme risultanti a credito di ciascuno di loro, stando a quanto risulta dalle scritture contabili e dai documenti dell'impresa. Sono comunque possibili tutte le eventuali contestazioni. Una comunicazione simile è inviata a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Potrebbe accadere che il commissario liquidatore non individui tutti coloro i quali avevano un diritto d’insinuazione nella procedura e che non abbia inviato a questi la raccomandata A/R. Ai sensi dell’art. 208 l.f. tali soggetti possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

La procedura, come già detto, va avanti in maniera molto simile a quella fallimentare. Tuttavia il commissario liquidatore, in questo caso, gode di maggiori poteri.

E’ il commissario liquidatore che, entro 90 gg. dal provvedimento di liquidazione, provvede a formare lo stato passivo depositandolo in cancelleria, inviandone notizia mediante raccomandata a coloro la cui pretesa non sia stata ammessa in tutto in parte. Attraverso il deposito, diviene esecutivo.