Liquidazione Coatta Amministrativa

Procedura di liquidazione in liquidazione coatta amministrativa


Entro un mese dalla nomina, il commissario liquidatore comunica ad ogni creditore attraverso una raccomandata A/R le somme risultanti a credito di ciascuno di loro, stando a quanto risulta dalle scritture contabili e dai documenti dell'impresa. Sono comunque possibili tutte le eventuali contestazioni. Una comunicazione simile è inviata a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Potrebbe accadere che il commissario liquidatore non individui tutti coloro i quali avevano un diritto d’insinuazione nella procedura e che non abbia inviato a questi la raccomandata A/R. Ai sensi dell’art. 208 l.f. tali soggetti possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

La procedura, come già detto, va avanti in maniera molto simile a quella fallimentare. Tuttavia il commissario liquidatore, in questo caso, gode di maggiori poteri.

E’ il commissario liquidatore che, entro 90 gg. dal provvedimento di liquidazione, provvede a formare lo stato passivo depositandolo in cancelleria, inviandone notizia mediante raccomandata a coloro la cui pretesa non sia stata ammessa in tutto in parte. Attraverso il deposito, diviene esecutivo.