Il d.l. 83\2012 ha introdotto nuove possibilità per l'imprenditore-debitore.
Il debitore, prima di presentare la domanda, deve già essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter accedere alla procedura. Tale obbligo, tuttavia, potrebbe risultare molto gravoso nel caso in cui egli non risulti pronto a tale evenienza. Si potrebbero, di fatti presentare casi di crisi improvvise, comunque non preventivate o sottovalutate. In queste ipotesi è ben possibile che lo stato di crisi diventi stato di insolvenza, e, prima che sia possibile presentare domanda di concordato preventivo, sopraggiunga la richiesta di fallimento.
Per tutti i motivi sopraelencati il d.l. 83\2012 ha permesso al debitore di presentare in un momento successivo la documentazione necessaria per il concordato e gli ha dato anche la possibilità di optare, nelle more, per la presentazione di una domanda al fine di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ( art. 182 bis) stipulato con i creditori (art. 161 l.f. c0mma 6).
L'imprenditore potrà quindi depositare il ricorso contenente la domanda di concordato con i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione previsti per la domanda di concordato entro un termine fissato dal giudice, generalmente compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.
In alternativa ai documenti necessari per il concordato preventivo, nello stesso termine fissato dal giudice e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo co., cioè domanda per ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, già stipulato con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Se nei termini fissati dal giudice, presumibilmente con decreto, l'imprenditore non provvede a depositare la documentazione necessaria, o ad avanzare la richiesta ex art. 182 bis, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, e ciò ex art. 162, può portare al fallimento dell'imprenditore.