Concordato Preventivo

Prelazione e proposta relative ai creditori privilegiati nel concordato preventivo


Per quanto riguarda le cause di prelazione vi è un limite; il debitore, nel suo piano, deve considerarle secondo quanto previsto dall’art. 160; deve, infatti, rispettare precisi limiti in merito alla soddisfazione dei crediti privilegiati, deve rivolgersi a un professionista qualificato, iscritto nell'albo dei revisori contabili, e non può alterare l'ordine previsto dalla legge per le cause di prelazione. Anche in questo caso, e sempre che il suo piano preveda tale particolarità, il tribunale non lo ammetterà al concordato preventivo se non rispetta le condizioni previste per i creditori privilegiati.

Per quanto riguarda la proposta relativa ai creditori privilegiati,  possiamo riassumerla così: i creditori oggetto della proposta del debitore sono garantiti da privilegio pegno o ipoteca su beni del debitore; che tali creditori non saranno soddisfatti per intero; che la loro parziale soddisfazione non possa essere comunque inferiore al valore della probabile liquidazione del bene oggetto della garanzia; di conseguenza il debitore suppone che il valore del bene oggetto della garanzia sia comunque insufficiente a soddisfare il creditore privilegiato, ed è per questo che la l'art. 160 vuole anche che ci sia una relazione di un professionista particolarmente qualificato ad attestare tale situazione; nel calcolare poi il probabile valore di liquidazione del bene il professionista dovrà, insieme al debitore, tener conto anche alla collocazione del credito privilegiato rispetto agli altri crediti privilegiati; che l'operazione effettuata dal debitore sui crediti privilegiati non possa alterare l'ordine della cause legittime di prelazione.


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