Affitto dell'azienda in fallimento Parte 3
La durata dell’affitto, il diritto di prelazione e la retrocessione dall’azienda
La durata dell'affitto dell’azienda
La durata dell’affitto dell’azienda non prevede una durata fissa, stando a quanto dice la legge, ma si può scegliere un periodo di tempo compatibile con le esigenze volte alla liquidazione di tutti i beni.
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario
Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso con l'accordo dell'affittuario, purché vi sia un’espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. Una volta concesso il diritto ed esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro 10 giorni, comunicherà quest’ultimo all'affittuario, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
La retrocessione dalla azienda
La normativa prevede che alla scadenza del contratto l'affittuario debba retrocedere l'azienda alla procedura. La responsabilità dei debiti contratti durante la sua gestione sarà solo sua e non del fallimento, e ciò in deroga alla disciplina generale prevista dagli articoli 2112 in merito ai debiti derivanti da lavoro subordinato che qui incombono solo sull'affittuario e 2560 c.c. circa l’eventuale responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda. Per i contratti ancora incorso di esecuzione si applica, invece, la disciplina generale ex art. 72 l.f.