Pignoramenti

Pignoramento presso terzi: presupposti e crediti pignorabili


L’art. 543 c.p.c. disciplina l’istituto giuridico del pignoramento presso terzi. La norma, nello stabilire i presupposti del pignoramento, ne delinea i contorni ed il contenuto: "Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti." Il codice di procedura civile consente infatti ai creditori di soddisfare le proprie pretese aggredendo i beni che fanno parte del patrimonio del debitore. Ebbene,il pignoramento presso terzi consente al creditore di aggredire anche beni dei debitore che sono in possesso di terzi oppure crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo.

Pignoramento presso terzi: i presupposti e gli obblighi del terzo pignorato

Nel pignoramento presso terzi, l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo che al debitore. L'atto, inoltre, deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui crediti e sui beni sottoposti a pignoramento (art. 492 c.p.c.). Inoltre, come stabilisce il codice di procedura civile, l’atto di pignoramento deve indicare – anche in maniera generica – le cose e le somme dovute nonché l’intimazione al terzo di non disporre di tali beni. Nell’atto deve essere contenuta la citazione del debitore a comparire dinanzi al Giudice competente, con indicazione di udienza. L’atto di pignoramento deve contenere l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. ovvero: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”. Il terzo, inoltre, deve specificare i sequestri [670, 678 c. 1] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [1264 c. 1 c.c.] che gli sono state notificate o che ha accettato [550; 2914 c. 1 n. 2 c.c.].” Nel caso in cui il terzo non effettui la suddetta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore, si considerano non contestati. Nel caso in cui, invece, il terzo abbia effettuato tale dichiarazione ma siano sorte contestazioni e non è possibile identificare con esattezza il credito oppure i beni in suo possesso, il Giudice deve provvedere con ordinanza, su istanza di parte, dopo aver esperito l’attività di accertamento necessaria per determinare beni e crediti. Tale attività dovrà essere effettuata in contraddittorio tra le parti e il terzo. Nel momento in cui il terzo riceve la notifica dell’atto di pignoramento, sarà tenuto a rispettare gli obblighi di custodia imposti dalla legge. L’atto di pignoramento dopo essere stato notificato deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente insieme alla nota di iscrizione a ruolo, alle copie conformi dell’atto di citazione, al precetto e al titolo esecutivo. Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, a pena di perdita di efficacia del pignoramento.

Pignoramento presso terzi: quali sono i crediti pignorabili?

Ebbene, non tutti i crediti che il debitore vanta nei confronti del terzo possono essere pignorati. Il codice di procedura civile individua la categoria dei crediti impignorabili. Essi sono: i crediti alimentari, i crediti riguardanti sussidi di sostentamento oppure di grazia, i crediti per maternità, funerali o malattie provenienti da enti di assistenza o di beneficenza.

Il pignoramento presso terzi: i crediti pignorabili dopo la riforma del d.l. n. 83/2015

E’ importante sottolineare che la riforma di cui al d.l. n. 83/2015 ha introdotto nuovi limiti alla pignorabilità dei crediti. In alcuni casi specifici si parla di “crediti limitatamente pignorabili”. In particolare, per le somme relative a rapporti di lavoro oppure ad altre indennità sempre connesse all’impiego, esse possono essere pignorate solo nei limiti e nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale. I tributi dovuti allo Stato, ai Comuni o alle province possono essere pignorate nella misura di un quinto. L’ammontare delle somme dovute a titolo di pensione non può corrispondere alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. La parte che eccede detto importo, invece, è pignorabile ma nella stessa misura prevista per le indennità connesse all’impiego e al lavoro di cui abbiamo appena parlato.
Ovviamente, qualora il pignoramento dovesse superare i limiti previsti dalle legge, la parte che eccede è inefficace.


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