Pignoramenti

Pignoramento presso terzi: attuali peculiarità


Dobbiamo partire dall'art. 543 c.p.c. "Forma del pignoramento". Abbiamo due casi di pignoramento presso terzi: il pignoramento di crediti del debitore presso terzi;il pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Il pignoramento presso terzi dei crediti del debitore è la procedura più diffusa. Per il secondo caso va ricordato che i beni mobili di cui il terzo sarà una specie di custode, devono, però, appartenere al debitore; atrimenti si applica l’art. 602 e ss. c.p.c..

Le cose del debitore in possesso di terzi

Con ciò si intende che non è necessario che le cose si trovino nella immediata e diretta disponibilità, ma che lo debbano essere presso un soggeto terzo. Al comma 2 ritroviamo ciò che necessariamente deve essere presente nell'atto; in mancanza di tali elementi, l'atto risulterà inesistente. “L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto ;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

L'atto si compone di due parti

L'atto si compone di due parti: la prima ad opera del creditore, riguarda la citazione di comparsa del terzo e del debitore innanzi al giudice del luogo ove il terzo risiede; la seconda è di competenza dell’Ufficiale Giudiziario e concrne la dichiarazione di pignoramento e dall’intimazione, di cui all’art.492 c.p.c., al debitore che ricordiamo, dopo l' intimazione, si dovrà astenere dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito - che dovrà essere indicato con esattezza - i beni oggetto di espropriazione.
Il pignoramento presso terzi si perfeziona con la notifica dell'atto che introduce il procedimento e con la dichiarazione non sottoposta a contestazione del terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo indicata dall'art. 549 c.p.c.. L'atto, a meno che il giudice non autorizzi diversamente, deve essere posto in essere da un legale.

I soggetti coinvolti

I soggetti della procedura esecutiva sono: il creditore procedente; il debitore esecutato, il terzo pignorato.
Il creditore deve indicare nell'atto, sia il credito “procedente”, sia gli estremi del titolo esecutivo e del precetto; devono essere ulteriormente dichiarati la residenza o si dovrà, altresì, provvedere all'elezione del domicilio nel Comune dove ha sede il tribunale competente. In mancanza di adempimento le successive comunicazioni e notifiche al creditore interessato devono essere effettuate presso la cancelleria del giudice individuato.
L’art 543, comma 2, n.4 c.p.c. prevede che" [...]la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’art.501. [...]".
La giurisprudenza ha chiarito che poiché non si è di fronte ad un processo di carattere contenzioso, la mancata osservanza del termine ex art. 501 c.p.c., ovvero di dieci giorni, non rileva laddove non compromette il raggiungimento dello scopo del pignoramento (art. 156 comma 2 c.p.c.). Non è prevista alcuna nullità in merito.

L'Ufficiale Giudiziario

La notifica dell'atto di pignoramento deve avvenire personalmente al terzo ed al debitore ai sensi degli artt.137 e ss. c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario. Ciò avviene dopo che quest'ultimo ha visionato titolo esecutivo e precetto, ad opera del creditore.
Con la notificazione dell’atto, è bene ricordare che l’Ufficiale Giudiziario deposita, senza alcuna dilazione, l’originale nella cancelleria del tribunale perché si possa formare il fascicolo, ex art.488 c.p.c.. Nel fascicolo verranno poi aggiunti il titolo esecutivo ed il precetto.
La Cassazione ha spiegato che nel pignoramento presso terzi il deposito del titolo esecutivo e del precetto rileva solo perché le pari si possano costituire ma ciò non ricade sulla validità del pignoramento stesso.

La dichiarazione dei soggetti terzi

Essa perfeziona il pignoramento consentendo l'assegnazione e la vendita del credito pignorato. Si può fare direttamente in udienza o per iscritto, se non concerne taluni crediti. E può essere trasferota a seguito delle ultime modifiche sia con raccomandata a/r che con posta elettronica certificata, per questo è importante che il creditore procedente indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

La mancata dichiarazione del soggetto terzo

Il nuovo art. 548 c.p.c. “Mancata dichiarazione del terzo” prevede che se il pignoramento riguarda crediti di cui all'articolo 545, commi 3 e 4 c.p.c., quando il terzo non è presente all'udienza fissata, il credito pignorato, deve essere considerato non contestato.


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