L’atto di pignoramento segna l’inizio dell’espropriazione forzata. Il pignoramento è, infatti, il primo atto esecutivo vero e proprio. Fa eccezione a questa “regola generale” l’espropriazione avente ad oggetto i beni soggetti ad ipoteca oppure a pegno. In questa fattispecie, infatti, si ritengono già acquisti gli effetti tipici del pignoramento: è sufficiente, in questi casi, il deposito dell’atto di vendita e non è necessaria la notifica dell’atto di pignoramento.
Il pignoramento: la funzione
Il pignoramento svolge l’importante funzione di porre un vincolo su determinati beni appartenenti al debitore. Un vincolo, quello imposto dal pignoramento, che è strumentare per realizzare il soddisfacimento degli interessi e dei diritti del creditore procedente ed eventualmente anche di tutti gli altri creditori che interverranno nel processo esecutivo. Il vincolo giuridico imposto dal pignoramento sui beni del debitore produce un importante effetto: il debitore ben potrà continuare a disporre materialmente dei beni pignorati ma non potrà compiere alcun atto volto alla distruzione, sottrazione e deterioramento dei beni stessi.
Il pignoramento: le formalità previste dalla Legge
L’atto di pignoramento contiene, innanzitutto, l’intimazione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito.
Per effetto della suddetta intimazione, gli eventuali atti posti in essere dal debitore saranno comunque inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nel processo di esecuzione. In particolare, saranno inefficaci gli atti di vendita oppure qualsiasi altra disposizione giuridica effettuata dal debitore sui beni oggetto di pignoramento. Formalmente, poi, l’atto di pignoramento è un “atto tipico” dell’ufficiale giudiziario che lo redige dopo che il creditore ha notificato il precetto ed il titolo esecutivo.
La notifica del pignoramento e il suo contenuto
La notifica del pignoramento deve, ai sensi dell’art. 481 c.p.c., comma 1, essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto. Nell’intimazione che l’ufficiale rivolge al debitore, dovrà essere indicato in maniera chiara e previsa il credito per il quale si procede nonché i beni che verranno sottoposti a pignoramento.
Inoltre, nell’atto di pignoramento, dovrà essere contenuto l’invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza oppure il proprio domicilio. Sempre nell’atto di pignoramento, dovrà poi essere presente l’avvertimento di poter richiedere al Giudice dell’esecuzione la sostituzione dei crediti pignorati e dei beni con una somma di denaro: ci riferiamo all'istituto della conversione del pignoramento, regolato dall'art. 495 c.p.c.. In particolare, l’eventuale somma di denaro offerta in sostituzione dei crediti pignorati, dovrà comunque essere pari all'ammontare del credito dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti. La somma dovrà altresì essere comprensiva – oltre che del capitale – anche degli interessi, dei costi di esecuzione e delle spese. La eventuale richiesta di sostituzione avanzata dal debitore dovrà essere depositata – a pena di inammissibilità – in cancelleria prima che il Giudice abbia disposto l’assegnazione oppure la vendita del bene. Il debitore dovrà inoltre accompagnare alla richiesta – ai sensi del comma 3, art. 492 c.p.c. - il versamento di almeno un quinto della somma stessa. E’ importante sottolineare, poi, che se i beni espropriati sono insufficienti a soddisfare i creditori oppure se è verosimile che la loro liquidazione potrebbe essere lunga e dispendiosa, il debitore viene invitato ad indicare altri beni presenti nel proprio patrimonio che siano utilmente pignorabili. Il debitore dovrà altresì indicare anche i luoghi dove si trovino questi beni e le generalità di eventuali terzi debitori.
Inoltre, nel caso di pignoramento insufficiente e, nell’ipotesi in cui il debitore sia un imprenditore commerciale, la Legge prevede che l’ufficiale giudiziario possa invitare il debitore ad indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili. Sempre l’ufficiale giudiziario, poi, si occupa di nominare un professionista che abbia il compito di esaminare le scritture contabili per individuare beni e crediti pignorabili.
Il pignoramento e la ricerca telematica dei beni da espropriare
La Legge – ex articolo 492-bis c.p.c. – prevede che il Presidente del Tribunale autorizzi la ricerca dei beni da pignorare da effettuare con modalità telematiche. Tale autorizzazione, comunque, è sempre successiva alla eventuale presentazione di un’apposita istanza da parte del creditore. Nel provvedimento, in particolare, il Presidente del Tribunale autorizza l’ufficiale giudiziario ad effettuare l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali. L’accesso è strumentale per acquisire eventuali informazioni che possano essere utili all’ufficiale giudiziario per individuare i beni da sottoporre a pignoramento.