Pignoramenti

Pignoramento dei beni mobili: limiti


Beni impignorabili o relativamente impignorabili 

Non tutti i beni del debitore possono essere oggetto di pignoramento. 
In deroga al principio generale indicato dall’art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, il nostro ordinamento pone dei limiti all’espropriazione di alcune categorie di beni mobili di proprietà dello stesso.  
Tale deroga, avente natura eccezionale, deve essere intesa rigorosamente, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva o di analogia
La legge distingue i beni assolutamente impignorabili ex art 514 c.p.c. da quelli relativamente impignorabili ex art. 515 c.p.c.
Vediamo, quindi, la diversa regolamentazione riservata dal Legislatore. 
 

Beni impignorabili: impignorabilità assoluta

L’art. 514 c.p.c. indica, in modo tassativo, alcune tipologie di beni mobili che non possono essere pignorati. 
Nello specifico, il citato articolo individua come assolutamente impignorabili:
  • Le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
  • L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente  ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • I commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; 
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare pe l’adempimento di un pubblico servizio;
  • Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Il legislatore ha abrogato, a decorrere dal 2006, il n. 4 dell'articolo 514 c.p.c. che indicava tra i beni assolutamente impignorabili anche "gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore" inserendo detta tipologia di beni tra quelli relativamente pignorabili attraverso l’aggiunta di un nuovo comma all'articolo 515 c.p.c.
All’articolo citato, inoltre, la L. 221/2015 ha aggiunto altre 2 categorie di beni a quelli assolutamente impignorabili, ossia: 
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. 
Questi beni vengono considerati assolutamente impignorabili dalla legge per motivazioni di carattere morale, umanitario e/o di valore affettivo.
L’ufficiale giudiziario dovrà astenersi, quindi, dal compiere qualsiasi attività di espropriazione sui citati beni ed in mancanza di altre cose mobili da pignorare, dovrà darne comunicazione nel verbale di pignoramento che avrà, pertanto, esito negativo.
Nel caso in cui, invero, quest’ultimo ignori il divieto e proceda comunque con il pignoramento, il debitore potrà procedere attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
 

Impignorabilità relativa

Diverso è il regime per i beni mobili indicati dall’art. 515 c.p.c.
Il suddetto articolo, infatti, dispone che le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili, tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. 
Come accennato precedentemente, è stato previsto che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto sul presupposto che il presumibile valore di realizzo degli altri beni, quindi non strumentali all’attività lavorativa, rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore, non appaiano sufficienti al fine della soddisfazione del credito. 
La ratio di questa disposizione va ricondotta alla possibilità di non togliere al debitore l'opportunità di vivere del proprio lavoro. 
Tuttavia, Il limite del quinto vale solo per le persone fisiche e non per le società. 
Non si applica neppure quando vi sia una prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro. 
 

Impignorabilità condizionata a particolari circostanze temporali 

I presupposti riguardanti le impignorabilità relative possono attenere anche alla sfera temporale: si tratta dei frutti naturali e dei bachi da seta menzionati nell’art.516 c.p.c. 
Sulla base della citata norma i frutti raccolti o separati dal suolo possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi.
Per quanto riguarda i bachi da seta, invero, questi possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
 

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