Pignoramenti

Pignoramenti: saldaconto non costituisce prova


Questo è quanto è stato affermato da Konsumer Italia. Si sta sottolineando da diverso tempo che è necessaria una maggiore trasparenza da parte delle banche nei confronti dei consumatori.

“La prassi prevalentemente usata dalle banche in caso di mancati pagamenti da parte dei consumatori di mutui o finanziamenti non può essere basata esclusivamente sulla presentazione di un ‘saldaconto’ – ha dichiarato l’associazione – Questo strumento, del tutto autoreferenziale, non è ammissibile come prova scritta ed il Codice Civile, così come quello di Procedura Civile danno ragione ai Consumatori”.

Il ‘saldaconto’ deve essere inteso come uno strumento indiziario. Non deve essere quindi considerato come una prova, sulla base del quale si può, poi, successivamente procedere con un pignoramento, com’è stato fatto fino ad oggi. Il Consumatore, può, quindi, procedere con l’opposizione al decreto entro 40 giorni dalla notifica.

Le sedi Konsumer Italia offrono un’ampia assistenza ai consumatori in ogni regione al fine di ottenere la nullità di tali decreti poiché la sentenza n. 3620 del Tribunale di Torino del maggio 2013 ha stabilito che un decreto ingiuntivo emesso solo sulla base dell’estratto dei “saldaconti” è invalido perché si fonda su prova scritta non idonea a documentare il titolo giustificativo del credito; ai sensi degli artt. 2709 C.C. per cui:

Efficacia probatoria contro l'imprenditore.

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore . Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto.

e 364 del C.P.C. per cui:

[Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.

È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Non è richiesto deposito:

1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

2. per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'articolo 368;

3. per i ricorsi, nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;

4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;

5. negli altri casi indicati dalla legge.]

infatti, non è altro che una prova scritta ai fini del decreto di cui sopra, in materia bancaria, l’estratto analitico dei conti dall’apertura della linea di credito alla pretesa da parte della banca, che invece su tale prova può fondare richieste per scoperti ed affidamenti.

Stando a quanto sostiene Konsumer Italia sarebbe opportuna una profonda rivisitazione delle procedure attuate dagli Istituti di credito nei confronti dei consumatori italiani: è necessario organizzare un tavolo di confronto su cui i Consumatori possano portare le proprie proposte a fronte degli accordi intervenuti nel passato ed ormai non più attuali.


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