Legge Fallimentare

Piena funzionalità dei servizi del Portale delle Vendite Pubbliche


Pubblicato in Gazzetta il decreto che ne accerta la piena funzionalità

Ieri in data 10 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 il decreto con il quale è stata accertata la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche. 
Ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 3-bis del d.l. 59/2016 convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2016, n. 119 concernente “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
In data odierna è apparso anche un comunicato proprio sul Portale delle Vendite Pubbliche che rimanda alla pubblicazione del decreto ministeriale.
Si ricorda che il portale è in esercizio già dallo scorso 17 luglio ma solamente con la pubblicazione in Gazzetta del decreto ne è stata dichiarata la piena funzionalità. 

 

Quando scatta l’obbligo della pubblicazione

Al momento la pubblicazione non costituisce ancora un obbligo di legge: secondo quanto stabilito dall’art. 23 comma 2 del d.l. 27 giugno 2015, n.83 infatti, la pubblicazione degli avvisi di vendita delle procedure infatti diverrà obbligatoria “non prima che siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Specifiche tecniche previste dall’art. 161-quater disp. att. c.p.c.”.  Si resta, quindi, in attesa, della pubblicazione delle citate specifiche tecniche per far partire il conto alla rovescia relativo all’obbligo di partecipazione.
 

Per quanto riguarda l’obbligo di procedere con asta telematica nelle procedure esecutive?

Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del d.l. n. 59/2016, la disposizione di cui all’art. 569 comma 4 c.p.c. relativa alle vendite telematiche si applica alle vendite forzate di beni disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.
Il medesimo d.l. 59/2016, al comma 4 bis, prevede che le richieste di visita degli immobili di cui all’art. 560, comma 5 c.p.c., si potrà formulare esclusivamente attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche sempre a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accerta la piena funzionalità del portale.
Il Portale delle Vendite Pubbliche è raggiungibile ai seguenti indirizzi: 
 
 
 

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