Pignoramenti

Parziale impignorabilità pensione


Con l’Ordinanza di assegnazione di somme n. 128/2013 Registro Esecuzioni Mobiliari, il Tribunale di Caltanissetta, nella qualità il Giudice dell’Esecuzione, ha chiarito il ruolo del giudice nel bilanciamento degli interessi in gioco, anche con riguardo alla procedura esecutiva, ogniqualvolta quest’ultimo debba esprimersi in ordine all’individuazione della misura che rappresenta i mezzi economici adeguati al soddisfacimento delle normali esigenze di vita cui ha diritto il debitore inadempiente esecutato, dipendente pubblico o privato, titolare di uno stipendio o di un salario, tenuto conto del contrapposto interesse del creditore procedente nel vedere riconosciute e realizzate le proprie ragioni creditorie, secondo quanto previsto dall’ordinamento civilistico e processualcivilistico.

L’accaduto relativo all’espropriazione forzata

Nello specifico, l’istituto bancario procedente aveva avviato l’espropriazione forzata presso terzi di cui all’articolo 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile, per vedersi assegnate le somme dovute a titolo di mutuo acceso in favore di un proprio cliente, debitore principale, poi inadempiente e irreperibile, agendo pertanto nei confronti del suo fideiussore, lavoratrice dipendente della Pubblica Amministrazione, a garanzia del prestito concesso.

In presenza del Giudice dell’esecuzione competente, il fideiussore esecutato, seppure non contestava la fondatezza della pretesa creditrice, tuttavia rilevava che essendo la retribuzione dello stesso già appesantita da una pregressa cessione volontaria, nonché da un precedente prestito e tenuto conto delle spese quotidiane per il soddisfacimento delle proprie esigenze essenziali di vita, chiedeva quantomeno la riduzione della quota oggetto della ritenuta cautelativa in favore dell’istituto bancario, posto che il nuovo vincolo di indisponibilità sulle somme percepite, avrebbe inciso andando a ridurre ulteriormente l’unica fonte di sostentamento del debitore esecutato, non garantendo poi allo stesso, adeguati mezzi economici per il suo sostentamento.

Cosa precisa il giudice dell’esecuzione

Il giudice dell’esecuzione non ha accolto la richiesta, precisando, però, il criterio di diritto sulla base del quale provvedere alla rideterminazione della ritenuta.

La richiesta è stata rigettata sulla base dell’assunto che il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato è sottratto alla propria discrezionalità, giacché si tratta di un bilanciamento operato dal Legislatore, come già precisato dal Giudice delle Leggi con la nota Ordinanza n. 225/2002 con la quale ha statuito sul punto che “[…] è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 32, comma 1 cost. dell’articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto” posto che “[…] il Legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell’interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma, c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice”.

In merito al calcolo della quota di pignoramento

In merito al criterio di calcolo della quota di pignoramento, il giudice dell’esecuzione precisa che a mente dell’articolo 2, comma 1, n. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, la quota di assegnazione predeterminata dal legislatore è pari ad un quinto. Nello specifico saremmo di fronte ad un cumulo di cessione volontaria, prestito e successivo pignoramento, dove la norma di riferimento sarebbe l’art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica de quo, il quale prevede che ove preesista una cessione, la retribuzione resta pignorabile per la differenza tra la metà dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota ceduta e dunque, per una quota massima pari a tre decimi, nel caso di specie la differenza tra la metà e un quinto.

Inoltre la cessione è irrilevante ai fini del calcolo della quota, la quale va commisurata all’intero stipendio, senza riduzione della base imponibile a seguito della cessione.

Ha poi, quindi, statuito che: “Il quinto dovrà essere calcolato sulla somma al netto delle ritenute legali, senza tener conto nella determinazione della base imponibile della cessione del credito retributivo e del prestito”. Sulla base di queste ragioni ha assegnato le somme alla banca procedente ed ha rigettato le richieste della parte opponente.

Da tale decisione emerge dunque che, nella prolungata inerzia del legislatore in tal senso, è il giudice che, dovrà determinare l’ammontare della parte della pensione non pignorabile, facendo ricorso ai poteri officiosi in considerazione della natura degli interessi tutelati dalle norme che disciplinano la parziale impignorabilità delle pensioni.

Per quanto concerne i crediti tributari, ricordiamo che gli stessi sono stati oggetto di altra pronuncia della Consulta, la n. 468 del 22 novembre 2002, con la quale si è previsto che le pensioni, le indennità ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi statali, provinciali e comunali, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.