Legge Fallimentare

Organismo di composizione della crisi – O.C.C.


Il sovraindebitamento 

Abbiamo già visto in un precedente approfondimento, che il debitore (deve trattarsi di un soggetto non fallibile) in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi,  un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. 
Vediamo, oggi, nel dettaglio gli organismi di composizione della crisi
 

Gli organi deputati alla composizione della crisi

Come anticipato, l’art. 15 della Legge 3/2012 ha previsto l’istituzione degli organismi di composizione della crisi. 
Detto organismo svolge una importante attività di intermediazione tra i debitori ed il Tribunale, ponendosi in posizione di terzietà rispetto al debitore ed ai creditori coinvolti nel procedimento. 
Tale organismo agisce su mandato del soggetto sovraindebitato ed assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.  
Verifica, inoltre, la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano. 
Nel caso di raggiungimento dell’accordo, l’O.C.C. trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale minima del 60%, allegando il testo dell’accordo. 
Esegue, inoltre, la pubblicità della proposta e dell’accordo ed effettua tutte le comunicazioni disposte dal Giudice. 
Sorveglia, infine, l’esatta esecuzione dell’accordo dopo l’omologazione.
Le funzioni possono, quindi, essere così riassunte:
  • assistere il debitore nell’elaborazione del piano di ristrutturazione;
  • assistere il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
  • verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
  • curare le comunicazioni con i creditori;
  • svolgere le formalità pubblicitarie;
  • svolgere le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice;
  • intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.
 

Il registro degli organismi

A dare attuazione alla Legge appena citata ha provveduto il decreto ministeriale 202 del 2014 che ha sancito l'istituzione di un Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, che viene tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Il citato d.m. all’art. 1 ha, inoltre, disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali già esistenti pressO il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. 

 

Articolazione del registro

Il registro si articola in due sezioni:
  1. organismi iscritti di diritto nel registro, cioè gli organismi di conciliazione (mediazione) costituiti dai seguenti enti, anche associati tra loro: le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, i Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete.
  2. altri organismi iscritti a domanda, vale a dire quelli costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche.
 
 

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