Legge Fallimentare

Organismo di composizione della crisi – O.C.C.


Il sovraindebitamento 

Abbiamo già visto in unprecedente approfondimento, che il debitore (deve trattarsi di unsoggetto non fallibile) in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi,  un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. 
Vediamo, oggi, nel dettaglio gliorganismi di composizione della crisi
 

Gli organi deputati alla composizione della crisi

Come anticipato, l’art. 15 della Legge 3/2012 ha previsto l’istituzione degli organismi di composizione della crisi. 
Detto organismo svolge una importante attività diintermediazionetra i debitori ed il Tribunale, ponendosi in posizione diterzietàrispetto al debitore ed ai creditori coinvolti nel procedimento. 
Tale organismo agisce sumandato del soggetto sovraindebitatoed assume ogni iniziativa funzionale allapredisposizione del piano di ristrutturazionee all’esecuzionedello stesso.  
Verifica, inoltre, laveridicità dei daticontenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano. 
Nel caso di raggiungimento dell’accordo, l’O.C.C. trasmette a tutti i creditori unarelazionesui consensi espressi e sul raggiungimento dellapercentuale minima del 60%, allegando il testo dell’accordo. 
Esegue, inoltre, la pubblicità della proposta e dell’accordo ed effettua tutte le comunicazioni disposte dal Giudice. 
Sorveglia, infine, l’esatta esecuzione dell’accordo dopo l’omologazione.
Le funzioni possono, quindi, essere così riassunte:
  • assistere il debitore nell’elaborazione del piano di ristrutturazione;
  • assistere il debitore nellaformulazione della proposta ai creditori;
  • verificare laveridicità dei daticontenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
  • curare lecomunicazioni con i creditori;
  • svolgere leformalità pubblicitarie;
  • svolgere le funzioni diliquidatore, se disposto dal Giudice;
  • intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.
 

Il registro degli organismi

A dareattuazionealla Legge appena citata ha provveduto ildecreto ministeriale 202 del 2014che ha sancito l'istituzione di un Registrodegli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, che viene tenuto presso ilMinistero della Giustizia.
Il citato d.m. all’art. 1 ha, inoltre, disciplinato irequisitie lemodalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali già esistenti pressO il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. 

 

Articolazione del registro

Il registro si articola indue sezioni:
  1. organismi iscritti di diritto nel registro, cioè gli organismi di conciliazione (mediazione) costituiti dai seguenti enti, anche associati tra loro: le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, i Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete.
  2. altri organismi iscritti a domanda, vale a dire quelli costituiti daiComuni,dalleProvince, dalleCittà metropolitane, dalleRegionie dalleUniversità pubbliche.