L’opposizione e azione di responsabilità aggravata sono legate tra loro quando si parla del fallimento. Corte d'Appello Roma, sez. III civile, sentenza 21.09.2011
La vicende prende il via a seguito del deposito di un’istanza di fallimento, presso il Tribunale di Roma, effettuata da un creditore, avverso una società. Dichiarato il fallimento, la Corte d’Appello lo annulla, dichiarando che sussisteva una responsabilità aquiliana del convenuto, nell’aver proposto un’istanza infondata, che aveva poi prodotto dei danni.
Una volta costituito in giudizio, il creditore aveva opposto la prescrizione quinquennale, l’assenza di ogni responsabilità e aveva, inoltre, sostenuto che i dati vantati fossero sprovvisti di prova. La società, ovviamente, aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno. Il tribunale aveva riconosciuto la prescrizione maturata.
La società ha presentato appello:
Opponendo l’erronea interpretazione ed applicazione della disciplina di cui all’articolo 2935 c.c. in punto di decorrenza della prescrizione;
rilevando che il termine avrebbe dovuto essere fissato non alla data dell’istanza di fallimento, ma a quella in cui la corte territoriale aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento.
Il fallimento era stato ottenuto senza le condizioni di legge, per cui la corte ha affermato che quest’ultimo trovava il suo fondamento nell’art. 21 l.f. L’azienda, può quindi reclamare i danni al creditore, dopo la revoca del fallimento, in fase di opposizione alla procedura concorsuale. La Corte d’Appello ha, quindi, chiarito che la competenza a decidere sulla responsabilità aggravata è del giudice del merito.
La Corte, sulla base di questi ragionamenti, ha rigettato l’istanza di risarcimento presentata dalla società verso il creditore, dichiarando la competenza di natura funzionale, esclusiva e inderogabile, del giudice dell’opposizione su entrambe le domande (di opposizione e azione di responsabilità, in quanto legate), e, dunque, l’improponibilità dell’azione di risarcimento in un giudizio separato.