Opposizione ed impugnazioni contro lo stato passivo parte 1
Abbiamo visto come contro lo stato passivo fallimentare si possono proporre una serie di contestazioni ai sensi dell’art. 98 l.f. Queste sono: opposizioni, impugnazioni e revocazioni.La procedura è identica per tutti e tre i casi ma i motivi che portano alla contestazione dello stato passivo sono diversi. Infatti, in caso di opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano l’accoglimento parziale della domanda o il fatto che sia stata respinta; l'opposizione è proposta verso il curatore. In caso di impugnazione, il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano l’accoglimento della domanda di un creditore o di altro concorrente; l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.Con l’opposizione sono contestate la decisione di non ammettere, in tutto o in parte; con l'impugnazione si contesta l'ammissione delle domande diverse da quella presentata; ad es. un creditore contesta l'ammissione al passivo di un altro creditore, ed è evidente il suo interesse, perché più sono i creditori ammessi, minore sarà la quota che spetterà ad ogni singolo creditore. In questo modo ci è più chiaro perché nel primo caso la controparte è il curatore, mentre nel secondo, ovvero nel caso dell'impugnazione, la controparte è il creditore concorrente la cui domanda è stata accolta.