Pignoramenti

Opposizione agli atti esecutivi


Opposizione formale ex art. 617 c.p.c.

Con l’opposizione agli atti esecutivi, prevista e disciplinata dall’art. 617 c.p.c., è possibile contestare le irregolarità formali sia degli atti preliminari all’esecuzione che dei singoli atti dell’esecuzione.
Tale gravame può essere proposto da:
  • il debitore;
  • il terzo assoggettato all’esecuzione;
  • in generale da tutti i soggetti destinatari dell’atto. 
 

Differenza tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi 

Come anticipato, con questo tipo di opposizione non si contesta, quindi, il diritto del creditore a procedere con l’esecuzione, come nell’opposizione all’esecuzione, ma il modo di procedere
Consolidato in Giurisprudenza, infatti, è il principio, in base al quale, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.
Cosa può essere eccepito attraverso questo tipo di opposizione? A titolo esemplificativo, facendo riferimento alla sent. n. 20052/2013 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata considerata come opposizione agli atti esecutivi, e non come opposizione all’esecuzione, l’opposizione proposta contro l’atto di precetto, con cui si contesti la mancanza della menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 654, comma 2 c.p.c..
 

Prima o dopo l’inizio dell’esecuzione 

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono: 
  • prima che sia iniziata l’esecuzione: davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, ossia al Giudice competente per l’esecuzione competente per territorio nel caso vi sia stata l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza della parte istante. Come si propone? Con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. 
  • quando, tuttavia, è stato impossibile proporre l’opposizione prima che sia iniziata l’esecuzione e per le opposizioni relative alla notificazione del precetto e del titolo esecutivo e ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto, diversamente il termine decorre dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. 
 

Provvedimenti

Secondo quanto disciplinato dall’art. 618 c.p.c. il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. 
All’udienza il Giudice dà, con ordinanza, i provvedimenti che ritiene indilazionabili oppure sospende l’esecuzione. 
In ogni caso, egli fissa un termine perentorio entro il quale introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, rendendo così autonoma l'opposizione rispetto al processo esecutivo.
La sentenza che decide detta causa non è impugnabile
 

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