L’omologazione da parte del tribunale rappresenta la terza fase del concordato. Il tribunale, in mancanza di opposizioni, effettuerà una verifica formale.
Nel caso di opposizioni, però, il tribunale andrà a verificare, basandosi su quanto richiesto da chi si oppone, la sussistenza di presupposti regolari del concordato. Se si contesta, invece, l’ammontare
o l’esistenza di un credito, tanto rendere dubbie le maggioranze costituite, il tribunale dovrà procedere all’accertamento dei crediti, funzionalmente alla verifica della regolarità del concordato preventivo. Si tratterebbe di un controllo dal punto di vista sostanziale che si inserisce nel giudizio di omologazione.
Cosa accade, però, quando le maggioranze non sono raggiunte? Il giudice delegato deve riferirlo immediatamente al tribunale che nel rispetto del novero dell’art. 162 co., 2 dichiara l’inammissibilità del concordato. Ci potrebbe anche essere un caso particolare che rende discutibile l’approvazione del concordato.
Si tratta di una nuova modifica intercorsa nel 2012, attraverso il d.l. 83/2012 L’art. 179 co. dispone che se il commissario giudiziale rileva che sono mutate le condizioni che rendono fattibile il piano, dopo l’approvazione del concordato, ne dà immediato avviso ai creditori, i quali potranno costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza prevista dall’art. 180 per modificare il proprio voto.