Amministrazione Straordinaria

Omesso versamento Iva in caso di amministrazione straordinaria


Nella sentenza n. 12248/2014, i giudici di legittimità hanno guardato alla natura del reato, andando a rilevare gli elementi qualificanti e ribadendo una serie di principi riferibili alla fattispecie.

Il caso toccava gli ex amministratori di una società accusati del reato di omessa Iva di cui all'art. art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

La società aveva dichiarato lo stato di insolvenza ed era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Quando la data per versare l’Iva dichiarata era scaduta la società era già commissariata.

Gli imputati sono stati svestititi della qualifica di amministratori, passati in capo al commissario giudiziale.

La pubblica accusa aveva ritenuto di attribuire agli indagati il reato in parola, sottolineando l'esigenza di "garantire effettività al precetto penale, altrimenti facilmente eludibile mediante calibrati passaggi di consegne nella cariche societarie".

I giudici del riesame avevano respinto la richiesta di misura cautelare, escludendo che gli indagati fossero colpevoli, per due motivi: l'assenza di prova di qualsiasi continuità tra l'omissione del versamento da parte del commissario giudiziale e le omissioni pregresse degli ex amministratori, e l'assenza di elementi di fatto da cui desumere l'induzione in errore del commissario da parte dei medesimi.

I Giudici hanno esaminato la natura del reato. Si tratta di reato per il quale la condotta illecita è integrabile unicamente dai soggetti IVA che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la quali è dovuta l'imposta; istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento; a condotta mista, in parte commissiva (con la presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di chi è obbligato a tale adempimento) e in parte omissiva (con l’omesso versamento dell'Iva liquidata nella relativa dichiarazione), il tentativo di reato non è, quindi, configurabile, essendo la parte di condotta penalmente rilevante a consumazione istantanea (prima della scadenza per il versamento non c'è reato, dopo il reato è già consumato, non tentato); punibile a titolo di dolo generico, per cui è sufficiente la coscienza e volontà del soggetto che pone in essere la condotta illecita, che nel reato in questione si incentra nel momento omissivo della condotta penalmente rilevante.

Una volta ripresa alla lettera questa disamina, la Corte ha concluso che, poiché è al momento omissivo che bisogna far riferimento per la configurabilità dell'illecito di cui alla'art. 10-ter citato sotto il profilo dell'elemento psicologico, si va ad eliminare la punibilità del reato in esame a titolo di dolo eventuale nel caso in cui il soggetto tenuto all'adempimento fiscale penalmente rilevante non sia lo stesso soggetto tenuto all'adempimento della condotta non ancora penalmente rilevante.

Ai fini della sussistenza del dolo generico, il giudice deve accertare l'esistenza nel momento in cui il reato si va a perfezionare e, nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione non coincide con il soggetto che omette il versamento, la pubblica accusa ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una preordinazione della condotta del soggetto dichiarante che sia in equivoca rispetto al momento omissivo, o ad un contributo casuale all’omissione del soggetto obbligato al versamento dell’imposta.


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