Fallimento

Notifica di un atto per compiuta giacenza nel fallimento


In caso di fallimento, come si calcola il termine di notifica? La Cassazione civile risponde che esso va calcolato secondo i criteri processuali. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 01.02.2012 n° 1418. L’indagine dei giudici

L’indagine dei giudici si è fondata sulla disciplina relativa alla notifica. Questi hanno sottolineato che il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, non sempre coincide con il materiale recepito o il ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo invece coincidere, come nel caso in oggetto, con lo spirare del termine di compiuta giacenza.

Bisogna, dunque, calcolare il momento in cui si può considerare notificato un atto per compiuta giacenza. In base a tal punto, la legge prevede che: la notificazione si considera eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Quanto detto tutela l’interesse sia del notificante, e infatti, la notificazione si ha per eseguita, anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che quello del notificato, che ha un termine congruo per il ritiro dello stesso, presso l'ufficio postale.

Va ricordato, inoltre che l’art. 155 co. 4 cod. proc. civ., prevede, circa il computo dei termini, che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Nei commi 5 e 6, si legge poi che la proroga prevista dal co.4, si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti al di fuori fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Le udienze e ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, si svolgono regolarmente nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.


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