Liquidazione Coatta Amministrativa

Note sugli effetti della liquidazione coatta amministrativa


Per quanto concerne il richiamo agli articoli relativi al fallimento, in materia di liquidazione coatta amministrativa, questo sembra essere eccessivo. Di fatti quando si parla di società o enti, è strano parlare di beni di natura personale non sottoposti a liquidazione. La persona fisica non è presa in considerazione dalla liquidazione coatta, infatti non vi è alcun riferimento alla corrispondenza del fallito e questo è un importante indice rivelatore.

Per quanto riguarda l’ingresso del commissario liquidatore nelle cause pendenti ex art. 200 co.2m ricordiamo che qui il processo non viene interrotto. Il non aver richiamato l’art 43 l.f. è sembrata una dimenticanza, in realtà si è preferito che in materia intervenissero le leggi speciali.

Circa, invece, la cessazione degli organi delle società coinvolte, sarebbe meglio parlare di una sospensione delle cariche delle società per tutta la durata della procedura.

Due parole vanno inoltre spese circa le sostituzioni di funzioni tra gli organi del fallimento e gli organi della liquidazione coatta; l’art. 201 co. 2 l.f. ci fa capire che per quanto riguarda il tribunale fallimentare e il giudice delegato, le loro funzioni sono svolte dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per quanto riguarda il curatore e il comitato dei creditori, le loro funzioni sono svolte dal commissario liquidatore.