Legge Fallimentare

Non privilegiati crediti di associazioni fra professionisti


I crediti dello studio associato non sono privilegiati. Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.09.2011 n° 18455. Introduzione.

Il rapporto d’opera professionale è escluso in caso di associazione tra professionisti, formata anche da due soli avvocati. Il rango privilegiato non include il creditore professionale. Ciò si ammette quando si concretizza la cessione del credito del singolo avvocato che appartiene alla struttura relativa allo studio associato.

La Corte di Cassazione si è pronunciata con una decisione sicuramente breve ma importante ed incisiva. Guardando alla vicenda, quanto segue è ciò che era accaduto.

Lo studio associato si era opposto presso il Tribunale, allo stato passivo del fallimento di una società, per poter ottenere l’ammissione al rango privilegiato del proprio credito.

Il credito era il frutto dell’attività professionale svolta, ai sensi e secondo gli effetti dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. Tale norma prevede che:

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; (3)

Si evince, quindi, la sussistenza di un privilegio generale dei crediti concernenti le retribuzioni dei professionisti e dei prestatore d’opera intellettuale.


News correlate


Novità introdotte nella composizione negoziata
Notizie > Legge Fallimentare


Codice delle crisi di impresa e la digitalizzazione
Notizie > Legge Fallimentare

Cessione crediti bloccati, PMI a rischio fallimento
Notizie > Legge Fallimentare