Procedure Concorsuali

Non è reato il mancato versamento IVA per crisi azienda


La crisi della propria azienda potrebbe fungere da “giustificazione” nell’ipotesi in cui si stiano delineando i contorni di responsabilità penale per non aver versato l’Iva. Tuttavia, non si tratta di una giustificazione ampia e profonda: servono infatti prove specifiche e rigorose, che possano dimostrare che la stessa azienda si trovava nell’assoluta impossibilità di pagare l’imposta.

La pronuncia della Cassazione

Quanto sopra è, semplificando, quanto ha stabilito la Cass. sent. n. 15235/2017, che ha riconosciuto la crisi economica come una causa di esclusione dalla responsabilità penale per omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, salvo poi specificare che è necessaria una prova “rigorosa” dell’impossibilità effettiva di poter recuperare le risorse finanziarie utili.

Ricordiamo infatti che il reato di responsabilità penale per omesso pagamento Iva presuppone il dolo generico dell’imprenditore, da intendersi come la coscienza e la volontà di non voler versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo considerato, e che secondo quanto oramai emerso da giurisprudenza, l’imprenditore può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere al debito di imposta – come causa di esclusione del dolo generico e, dunque, della responsabilità penale – dimostrando che il mancato pagamento è avvenuto per crisi aziendale e che la crisi economica che ha investito l’azienda non è a lui imputabile. Ulteriormente, l’imprenditore dovrà dimostrare che non poteva fronteggiare la crisi di liquidità mediante il ricorso ad altre misure.

In altre parole, affinché si possa escludere la responsabilità penale dell’imprenditore è necessario dimostrare che l’imprenditore non sarebbe stato in grado di reperire le risorse necessarie per potergli consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli, per il proprio patrimonio personale (a titolo di esempio, vendendo beni, cedendo un ramo d’azienda, stipulando mutui, ecc.).

Come evitare la responsabilità penale

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che l’imprenditore che desidera poter evitare di ricadere all’interno di fattispecie di responsabilità penale per non aver versato l’imposta sul valore aggiunto, dovrà allegare ogni prova che sia utile a dimostrare che le condotte da lui poste in essere per poter recuperare – in una condizione di improvvisa crisi di liquidità per crisi economica non imputabile al titolare d’azienda – quelle somme necessarie per poter assolvere il debito erariale, senza però riuscirvi in tutto o in parte, sono sorte a causa indipendente dalla propria volontà e, dunque, non sarebbero a lui imputabili.

Secondo la Cassazione, infine, l’impossibilità di adempiere gli obblighi tributari deve essere caratterizzata da elementi di “assolutezza” e di “insuperabilità”, nonostante l’impegno delle imprenditore, che potrebbe assumere in considerazione leve come la vendita di una parte del patrimonio o la cessione di un ramo d’azienda. Per esempio, sancisce ancora la giurisprudenza prevalente, non viene considerata come valida giustificazione il mancato pagamento da parte dei clienti principali, poiché questa circostanza rientrerebbe nel normale rischio di impresa.


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