I diritti sindacali dei lavoratori della ditta fallita devono essere rispettati. Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 11.11.2011 n° 23665. La vicenda processuale.
Se la curatela di un’impresa sottoposta a procedura fallimentare, ordina licenziamenti collettivi senza rispettare le disposizioni sindacali della legge n. 223/1991, i licenziamenti sono da ritenersi inefficaci.
La questione vedeva una lavoratrice alla quale era stato intimato il licenziamento, senza alcuna tutela prevista dalla l. 223/91, a causa della riduzione del personale dalla curatela fallimentare, per la cessazione dell’attività aziendale.
Il Giudice del Lavoro, accoglie la domanda presentata dalla lavoratrice, sottolineando che la procedura disciplinata dall’art. 4 della l. 223/91, andava rispettata in virtù del richiamo contenuto nell’art.24, co.2, per cui, se non viene attivata la procedura prevista, il licenziamento intimato veniva dichiarato inefficace. La ditta fallita propone appello contro la pronuncia, ma la Corte, conferma la decisione precedente, condividendo a pieno ciò che attestava il giudice di primo grado.
Viene, dunque, proposto il ricorso per Cassazione, dove la curatela lamentava che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto dell’eccezione di decadenza dall’ impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 604 del 1966.
La Suprema Corte sottolinea che, come era stato già rilevato in precedenza dal Giudice di primo grado, l'eccezione di decadenza ex art. 6 l. n. 604/66 era stata sollevata dal Fallimento tardivamente, ovvero, solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado.
Essendo un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, essa doveva essere proposta a pena di decadenza, ex art. 416, co. 3, c.p.c., nella memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza.