Fallimento

Nel fallimento, opposizione e responsabilità aggravata si legano


Nel fallimento, l’opposizione e azione di responsabilità aggravata sono legate. Corte d'Appello Roma, sez. III civile, sentenza 21.09.2011. La questione.

La questione nasce a seguito di un’istanza di fallimento, depositata presso il Tribunale di Roma, ad opera di un creditore, nei confronti di una certa società. Il fallimento fu dichiarato mediante apposita sentenza, successivamente annullata dalla Corte d’Appello, che, nel frattempo, aveva dichiarato che si trattava di un’ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. del convenuto per aver proposto una istanza infondata produttiva di danni.

Cos’era accaduto? Il creditore, una volta costituitosi in giudizio, si difendeva sollevando le seguenti motivazioni, ovvero: la questione della prescrizione quinquennale, l’assenza di responsabilità, e sostenendo che i danni non si fondavano su alcuna prova. La società attrice, invece, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni del creditore.

Il tribunale decideva dando ragione a quest’ultimo. La società proponeva quindi appello, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata sotto uno specifico profilo, ovvero quella dell’interpretazione ed applicazione della disciplina di cui all’articolo 2935 c.c. circa la decorrenza della prescrizione, rilevando che tale termine avrebbe dovuto essere fissato non alla data dell’istanza di fallimento, bensì a quella dove la corte territoriale aveva dichiarato la nullità della pronuncia con la quale era stato dichiarato il fallimento.

Va sottolineato che l’art. 2935 c.c., in materia di decorrenza della prescrizione, prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.


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