Concordato Preventivo

Lo stato di insolvenza in presenza del concordato


La consecuzione delle procedure concorsuali in materia di concordato e fallimento

Perché si possa esperire l’azione revocatoria fallimentare, la retrodatazione del periodo sospetto al momento di apertura della procedura di concordato preventivo, laddove non può essere applicata la novella dell’art. 69 bis L.F., diventa espressione del concetto di consecuzione delle procedure concorsuali, sulle spalle dello stesso imprenditore e integranti una medesima crisi economica di diversa gradazione, come fasi di un procedimento unico, che deve essere debitamente analizzato dalla curatela.

A questo fine, la sentenza di fallimento può contenere un accertamento, con valore di giudicato nel successivo giudizio revocatorio, del fatto che il debitore si trovava in stato di insolvenza al momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in mancanza di questo accertamento, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, è possibile legittimamente presumere che il debitore si trovi sin dall’inizio in stato di insolvenza, comprovato ex post dalla sopravvivenza del fallimento.

Il Tribunale di Monza nel decreto 17/07/2014 riprende autorevoli principi giurisprudenziali

Il principio evidenziato dal Tribunale, era già stato autorevolmente avallato dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 l. fall. nella parte in cui la norma, nell’interpretazione allora corrente, fissava il dies a quo per l’esperimento dell’azione revocatoria alla data di ammissione alla procedura minore (Cass. 3 febbraio 2006, n. 2437). Attualmente si sta cercando di recuperare tale principio giurisprudenziale, come potremo notare qui di seguito.

Il Tribunale si è rifatto ad una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 18437/2010-9) in base alla quale, “qualora a seguito di una verifica a posteriori venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale egli ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure".
Ecco, dunque, riaffiorare a tutti gli effetti il suddetto principio. In caso di accertato stato di insolvenza precedente alla richiesta di concordato preventivo, la dichiarazione di fallimento dovrà essere retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo.

La ragione fondante della decisione in esame

La ragione di questa decisione è assicurare una tendenziale parità di trattamento giuridico e una tutela adeguata a tutti i creditori in ogni fase della consecuzione di procedure. Va ricordata, infatti, l’importanza della regola della par condicio creditorum. In particolare, il Tribunale ha precisato che la tutela degli interessi dei creditori verrebbe ad essere irrimediabilmente elusa laddove si vada a negare il principio della consecuzione, in quanto, altrimenti, non sarebbe quasi mai possibile esperire azioni revocatorie nel successivo fallimento, data la durata media delle procedure di concordato preventivo.


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