Fallimento

Istanza di fallimento


L'atto introduttivo della procedura fallimentare è l'istanza di fallimento. A seguito della riforma legislativa del 2006, infatti, tale procedura può essere attivata solo su istanza di parte ovvero su iniziativa del debitore, del Pubblico Ministero oppure di uno o più creditori. Prima della riforma, invece, la procedura fallimentare era attivabile anche su iniziativa d'ufficio del Tribunale. Scopriamo, nel dettaglio, quali sono i soggetti che possono dare impulso al fallimento.

Istanza di fallimento: i soggetti legittimati a presentarla

L'art. 6 della Legge Fallimentare stabilisce che l'iniziativa spetta al debitore (che può chiedere il proprio fallimento), ai creditori oppure al Pubblico Ministero nelle ipotesi specifiche disciplinate dall'art. 7 L. F.

Istanza di fallimento dell'imprenditore

Nel caso in cui sia lo stesso debitore a chiedere che sia dichiarato il proprio fallimento, esso è obbligato - ai sensi dell'art. 14 L.F. - a depositare l'istanza di fallimento insieme ad una serie di documenti: scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti oppure inerenti all'intera vita dell'impresa; uno stato estimativo e particolareggiato delle attività dell'impresa nonchè l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione specifica dei crediti;  l'elenco nominativo di eventuali soggetti che vantano diritti personali o reali su beni in possesso dell'imprenditore nonchè l'indicazione del titolo da cui questi diritti sorgono. Infine dovrà indicare i ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi. Quando è lo stesso debitore a depositare l'istanza di fallimento, non è necessario che questi venga assistito da un avvocato difensore. Il ricorso, infatti, può essere presentato personalmente dall'imprenditore o dai soci dell'azienda o dall'amministratore della società o dai liquidatori e depositato in cancelleria. Se a presentare l'istanza di fallimento sono, invece, uno o più creditori, è necessaria l'assistenza di un avvocato difensore.

Istanza di fallimento presentata dal P.M.: i casi stabiliti dalla legge

Come abbiamo puntualizzato, il Pubblico Ministero ha la facoltà di presentare istanza di fallimento soltanto nelle due ipotesi esplicitamente indicare dall'art. 7 della Legge Fallimentare. In particolare, stabilisce la Legge:

  1. "quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;a chiusura dei locali in cui si svolge l'attività di impresa";
  2. "quando l'insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile".

Infine, l'art. 147, 4° comma, L.F. prevede una particolare ipotesi in cui può essere avanzata istanza di fallimento. Essa può essere infatti presentata nel caso in cui - dopo la dichiarazione di fallimento della società - venga scoperta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili. Il fallimento della società, infatti, comporta anche il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili. In questo caso, il curatore, i creditori oppure uno dei soci falliti i soggetti legittimati a presentare istanza di fallimento dei soci che, prima ad allora, non erano conosciuti.

Istanza di fallimento: forma e contenuto

L'istanza di fallimento ha la forma del ricorso. Per essere valida e regolare, deve indicare tutte le prove poste a sostegno della richiesta di fallimento. Nel ricorso dovranno essere indicata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggetti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento. All'istanza dovranno poi essere allegati tutti i documenti atti a provare lo stato di insolvenza del debitore. Il ricorso dovrà essere corredato di nota di iscrizione a ruolo e della ricevuta di versamento del contributo unificato. Tra i documenti da depositare in cancelleria vi sono:

  1. una visura aggiornata della Camera di Commercio;
  2. la copia dell'ultimo bilancio o la situazione patrimoniale aggiornata;
  3. l'eventuale certificato camerale sui protesti;
  4. la copia conforme o l'originale del titolo esecutivo su cui si fonda il credito vantato dal ricorrente;
  5. un certificato di residenza o cittadinanza dei soci nel caso in cui l'istanza di fallimento riguardi una società di persone.

Istanza di fallimento: la procedura

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare del luogo in cui ha la sede principale l'impresa. Il Tribunale convocherà successivamente, con decreto, le parti interessate e concede loro un termine per la presentazione di memorie e per il deposito delle relazioni tecniche o di altri documenti. L'udienza viene fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso. All'udienza, il Tribunale in composizione collegiale, dichiara il fallimento con sentenza. Nella stessa sentenza, il Tribunale nomina il curatore ed il giudice delegato, ordina al fallito di depositare i documenti di cui all'art 14 L.F.. Inoltre stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà ad esaminare lo stato passivo. Infine, la sentenza fissa un termine entro cui i creditori possono presentare le domande di insinuazione al passivo. La sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento viene notificata al debitore, comunicata al Pubblico Ministero, al curatore e a chi ha richiesto il fallimento. La sentenza, infine, viene annotata presso l'ufficio del registro delle imprese in cui ha sede legale l'impresa. E' da questo momento che la sentenza inizerà a produrre i suoi effetti nei confronti dei terzi.

 


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