Come ben noto, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non riesca a effettuare la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) al proprio dipendente poiché in stato di insolvenza, è l’Inps – mediante il Fondo di Garanzia – a dover intervenire per poter fornire allo stesso dipendente quanto dovuto dal datore di lavoro. Una certezza che è stata ora chiarita anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8072/2016, depositata lo scorso 21 aprile 2016, secondo cui tutti coloro i quali non sono riusciti a ottenere il TFR dalla propria azienda, potranno “rifarsi” sul Fondo Garanzia dell’Inps.
Azienda insolvente, che succede?
Ricostruiamo tuttavia con ordine quel che è stato riaffermato dalla Cassazione e, ancor prima, quello che occorre fare per poter ottenere l’accesso al fondo speciale istituito dall’Inps per tali situazioni.
Ricordiamo che, per poter ottenere il TFR dall’Inps, il datore di lavoro deve essere dichiarato fallito e i dipendenti devono insinuarsi all’interno della procedura fallimentare. È inoltre necessario che lo stato passivo venga dichiarato esecutivo, con il curatore fallimentare che procederà pertanto ad accertare quali siano gli importi e i livelli di credito. Una volta ammesso alla procedura fallimentare, il dipendente può presentare domanda all’istituto previdenziale, firmata dallo stesso curatore fallimentare.
Tuttavia, è ben risaputo che molte aziende che non pagano gli stipendi (il Fondo di garanzia può far recuperare anche le ultime tre mensilità non pagate) e la liquidazione del TFR ai propri dipendenti, spesso sono di piccole o piccolissime dimensioni. E, dunque, sono estranee alle procedure fallimentari.
Ricordiamo infatti che, in sintesi, un’azienda può essere dichiarata fallibile se svolge attività commerciale, ha maturato debiti per un importo uguale o superiore a 500.000 euro, ha un attivo patrimoniale pari ad almeno 300.000 euro, ha ricavi lordi di almeno 200.000, con analisi effettuata nel corso degli ultimi tre esercizi rispetto a quello cui si riferisce lo stato di insolvenza. Se l’azienda non presenta questi requisiti, non può essere dichiarata fallita: tuttavia, questo non significa che non possa comunque esservi possibilità, per i dipendenti, di accedere al TFR attraverso il Fondo di garanzia.
La sentenza della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 8072/2016 del 21 aprile 2016, la Suprema Corte ha infatti ricordato che anche i dipendenti di aziende non fallibili possono accedere al Fondo di Garanzia Inps, a patto che il lavoratore che richiede il pagamento della liquidazione agisca contro l’azienda procurandosi una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, ormai irrevocabile Una volta ottenuto tale titolo esecutivo (per il quale bisognerà rivolgersi a un legale), bisogna altresì verificare che il patrimonio dell’azienda sia insufficiente a consentire la soddisfazione dei lavoratori (atto di pignoramento negativo).
Detto ciò, sarà possibile recarsi all’Inps e compilare la domanda di accesso al Fondo di Garanzia, allegando tutta la documentazione utile e richiesta dall’istituto previdenziale. Al termine della fase di istruttoria effettuata dall’istituto previdenziale, il lavoratore potrà finalmente accedere alla liquidazione attesa.