Legge Fallimentare

Liquidazione dell'attivo fallimentare


Come sappiamo il fallimento rientra nelle procedure espropriative, dove il suo fine ultimo è quello di trasformare i beni del fallito in una somma di denaro da suddividere tra i vari creditori, in modo che sia proporzionale ai crediti vantati e nel rispetto delle cause di prelazione.La riforma ha dato maggiore valore alle funzioni del curatore, il quale deve predisporre un programma di liquidazione, dopo l'inventario.

La procedura di liquidazione dell'attivo è disciplinata negli artt. 104 ter - 117 l.f. Il curatore deve eseguire l’inventario dei beni dell’imprenditore fallito. Entro 60 giorni il curatore deve predisporre il programma di liquidazione dei beni del fallito. E’ inoltre possibile la liquidazione anticipata dei beni con un possibile supplemento al programma. Il programma deve essere approvato dal comitato dei creditori e il giudice delegato deve autorizzare quest’ultimo per l’esecuzione degli atti ad esso conformi.

Si provvederà poi alla vendita dell’intero complesso aziendale o di suoi rami. In alternativa, si possono liquidare i singoli beni quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni, di rapporti giuridici individuabili in blocco, non consenta una migliore soddisfazione dei creditori.

La somma ricavata dalle vendite sarà distribuita previa autorizzazione del giudice delegato. C’è poi la possibilità di effettuare ripartizioni parziali ogni 4 mesi dalla data di deposito del decreto del giudice che rende esecutivo o stato passivo.

 

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