Liquidazione Coatta Amministrativa

Liquidazione Coatta Amministrativa


La liquidazione coatta amministrativa è una delle procedure concorsuali speciali. La particolarità sta nel fatto che essa ha un carattere amministrativo. Si applica con imprese quali banche e assicurazioni dove è lo stato ad effettuare particolari controlli per tutelare gli interessi della comunità.

Seppur è simile alla procedura fallimentare, qui abbiamo presupposti diversi per l’adozione del concordato, nonché un organo competente differente che la dispone: l’autorità amministrativa.

I presupposti per la liquidazione coatta amministrativa sono: lo stato d’insolvenza, ragioni di pubblico interesse e violazione di norme o atti amministrativi che comportano gravi irregolarità di gestione.

Alcune delle imprese, come le banche, possono essere soggette solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre altre, le cooperative, sono assoggettabili sia al fallimento che alla liquidazione coatta.

L’art. 196 l.f. prevede, in caso di assoggettabilità ad entrambe le procedure, che, se vi è prima la dichiarazione di fallimento questa preclude la liquidazione coatta amministrativa; se vi è prima il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa questo preclude la dichiarazione di fallimento.

La legge fallimentare indica quali sono le normative generali che non possono essere derogate da leggi speciali, ovvero: regole relative alla chiusura della liquidazione, art.213 l.f.; formazione dello stato passivo, art. 209 l.f.; norme relative alla responsabilità sussidiaria dei soci, art.211 l.f.; regolamentazione degli effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa, i creditori e i rapporti giuridici preesistenti, artt.200 e 201 l.f.; regolamentazione dei rapporti tra fallimento e liquidazione coatta, art. 196 l.f.; Accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza e regolamentazione dei suoi effetti,artt. 195, 202 e 203 l.f..