Quota impignorabile – Novità previste dal d.l. 83/2015
Il d.l. 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” è intervenuto a modificare, tra gli altri, anche l’art. 545 c.p.c., il quale enuncia le tipologie dicrediti impignorabilie di quellipignorabilisolamente per una certaquota.
Nello specifico, il citato decreto ha apportato numerose novità in merito alla pignorabilità delle pensioni e degli stipendi.
Pignoramento delle pensioni
Con riferimento alle pensioni, l’art. 13, lett. l) del d.l. n. 83/2015 ha aggiunto all’art. 545 c.p.c. il comma 7, il quale individua l’ammontare assolutamente impignorabiledelle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.
È stato, infatti, stabilito che le predette somme “non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.”
Viene, quindi, individuato unminimo vitale impignorabile, a tutela del pensionato.
È bene ricordare che l’ammontare dell’assegno sociale viene, di anno in anno, individuato con circolare da parte dell’INPS e, per l’anno 2017 detto importo è stato indicato in € 448,07 mensili.
La quota di pensione impignorabile, perciò, ammonta ad€ 672,11.
Orbene, la pensione che non raggiungerà questa somma, non potrà essere pignorata.
La norma prosegue affermando che: “La parte eccedente tale ammontare (importo suindicato) è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”, ovvero nel limite di1/5.
Pignoramento degli stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente – Limiti
Il D.L. 83/2015 ha aggiunto, altresì, un comma 8 all’art. 545 c.p.c. il quale prevede che: “ Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
Detto comma apporta una novità rispetto al passato, quando le giacenze presenti sui conti correnti nei quali confluivano stipendi e pensioni, potevano essere pignorate per intero.
La norma ha previsto due ipotesi:
- quando l’accredito èprecedenteal pignoramento, la quota impignorabile è pari atre voltel’assegno sociale, ovvero € 1.344,21;
- quando, invero, l’accredito ècontestuale o successivoal pignoramento, stipendi e pensioni sono pignorabili nei limiti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7.
In caso di pignoramento oltre i limiti previsti dal novellato art. 545 c.p.c., il debitore potrà eccepire l’impignorabilità avanti al Giudice dell’Esecuzione, nel caso in cui questo non la dovesse eccepire d’ufficio, e non dovrà, quindi, proporre opposizione all’esecuzione.
Infatti, ai sensi del nuovo art. 545, 9° co, c.p.c., “Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio”.
Obblighi del terzo – art 546 c.p.c.
Conseguentemente, il D.L. ha modificato anche l’art. 546 c.p.c. prevedendo che: “ Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non obbligano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge.”
Orbene, se all’atto del pignoramento, nel conto corrente del debitore escusso dovesse essere rinvenuto un saldo attivo pari o inferiore al triplo dell’assegno sociale, il terzo non dovrà vincolare nessuna somma, mentre per gli accrediti nel momento della notifica del pignoramento o successivi, il terzo dovrà vincolare le somme nei limiti di legge.