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Licenziamento motivi aziendali senza crisi di impresa


Licenziamento motivi aziendali senza crisi di impresa

Secondo quanto afferma una recente pronuncia della Corte di Cassazione, non è necessario che l'azienda stia per fallire o sia in profonde difficoltà economiche affinchè sia legittimo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento del dipendente d'azienda, pertanto, anche quando è ricondotto a motivi "aziendali", non deve necessariamente essere legato alla crisi che invece la società o da una situazione pre-fallimentare: è sufficiente invece un semplice riassetto organizzativo o la volontà da parte dell'imprenditore di tagliare i costi del personale per poter ottimizzare l'efficienza delle proprie strutture.

Il principio enunciato

Stando a quanto ribadito dalla sentenza Cass. n. 25201/2016, "ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo l’andamento negativo dell’azienda non rappresenta un presupposto che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare". Pertanto, alla base dello scioglimento del rapporto di lavoro con licenziamento del dipendente potrebbe esservi l'esigenza di incrementare gli utili da parte dell'imprenditore, riducendo i costi della manodopera o riallocando le risorse umane in diverso modo.

La decisione dell'imprenditore non è sindacabile

Peraltro, la pronuncia della Suprema Corte afferma come il tribunale non possa sindacare sulla scelta dell'imprenditore, e non possa pertanto entrare nel merito delle scelte imprenditoriali sostituendosi a quelle del timoniere dell'azienda. Per identica intuizione, i giudici non possono nemmeno impedire il conseguimento di una maggiore redditività da parte del latore di lavoro, se i maggiori utili derivano dall'eliminazione del posto di lavoro del dipendente. Ciò che invece può accertare il tribunale è se le affermazioni che l'imprenditore pone alla base del licenziamento siano o meno vere.

Il licenziamento per giustificato motivo

A margine di ciò, ribadiamo come il licenziamento per giustificato motivo sia il licenziamento determinato da ragioni che sono inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa. Pertanto, non è necessaria la sola situazione di crisi dell'impresa, potendosi per esempio ammettere che il licenziamento possa derivare dall'esigenza di provvedere al raggiungimento di una migliore efficienza gestionale o produttiva o, come nell'ipotesi sopra esposta, per poter favorire uno sviluppo positivo della redditività dell'impresa.

In altre parole, non è necessario che l'imprenditore debba fronteggiare un andamento economico particolarmente negativo, o ingenti spese straordinarie, per poter "giustificare" il licenziamento di uno o più dipendenti. Pertanto, è possibile ritenere legittimo il licenziamento della risorsa umana se attraverso tale riduzione dei costi delle risorse umane l'imprenditore riesce a salvaguardare o sviluppare la competitività della propria azienda nel settore di riferimento.

In conclusione, dalla pronuncia n. 25201/2016 degli ermellini ne deriva che è legittimo quel licenziamento che è stato giustificato con l'esigenza tecnica di rendere maggiormente competitiva e snella la propria catena di comando, e senza che alla base del provvedimento debba necessariamente esserci una congiuntura sfavorevole che possa influenzare negativamente la consueta attività produttiva.


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