Non sempre il fallimento soddisfa completamente i creditori concorsuali, i quali, una volta chiuso il fallimento potrebbero ancora esigere crediti residui dall’imprenditore fallito.
L’art. 142 della l.f. concede, quindi, all’imprenditore fallito, inteso come persona fisica e non società (sebbene il punto sia controverso), che sia meritevole, di liberarsi dai debiti residui. L’esdebitazione ha quindi sostituito l’abrogata riabilitazione.
Esdebitazione su iniziativa del debitore
Il ricorso del debitore fallito deve essere presentato entro un anno dalla chiusura del fallimento. Una volta presentato, il tribunale sente il comitato dei creditori e il curatore e se ritiene che ci sono le condizioni previste dall’art. 142 l.f., tenuto conto dei comportamenti collaborativi del debitore, con decreto dichiara inesigibili nei confronti del creditore, già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Entro 10 giorni il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’art. 26 l.f.
Esdebitazione su iniziativa del tribunale
Il tribunale, dopo aver già sentito il comitato dei creditori e il curatore, se ritiene che ci siano le condizioni previste ex art. 142 l.f., tenuto conto dei comportamenti collaborativi del debitore, nello stesso decreto di chiusura del fallimento dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Anche qui, come nel precedente caso, è possibile presentare reclamo.