Legge Fallimentare

Legge Fallimentare: le modifiche introdotte dal dl n. 59/2016


La Legge Fallimentare, così come la conosciamo da circa 80 anni, ha subito una profonda ed importante modifica legislativa. E’ stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3.5.2016 il decreto legge n. 59 del 3.5.2016: la citata norma contenente “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione” da una parte introduce alcune importanti novità alla Legge Fallimentare e, dall’altra, la modifica profondamente.

La Legge Fallimentare dopo il decreto legge n. 59 del 3.5.2016

La Legge di Riforma non incide soltanto sull’istituto giuridico del fallimento ma modifica anche l’amministrazione straordinaria, il nuovo concordato preventivo, i privilegi, le prededuzioni ed introduce la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Dopo la riforma, inoltre, non si parlerà più di “fallimento”: scompare “l’etichetta fallimento” che viene sostituita da parole come “liquidazione giudiziale” ed “insolvenza”.

La Legge di Riforma, inoltre, si propone di introdurre una rivoluzionaria ed importante novità: è infatti possibile assoggettare alla nuova disciplina anche il consumatore o l’imprenditore agricolo che versino in stato di insolvenza. Giova sottolineare che entrambe le categorie sono sempre state storicamente sottratte all’applicazione delle procedure concorsuali.

La Legge Fallimentare dopo la riforma e l’introduzione del registro dei debitori delle procedure concorsuali

Il dl n. 59/2016, all’art. 3 prevede l’introduzione di un registro digitale dei debitori delle procedure esecutive e concorsuali. Il citato registro ha la funzione di allertare la “collettività” nei confronti di soggetti che, potenzialmente, sono a rischio morosità. Il registro è suddiviso in 2 sezioni:

  • la sezione gratuita a cui chiunque può accedere;
  • la sezione a pagamento e ad accesso limitato.

Vien da sé che i Giudici avranno sempre la possibilità di accedere al registro in maniera gratuita ed illimitata. La definizione di tempi di conservazione dei dati e la procedura di aggiornamento degli stessi sarà affidata a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato tra pochi giorni.

E non è finita qui perché, preso l’Agenzia delle Entrate verrà istituito un altro registro relativo ai pegni non possessori. Tale registro -conservato dal Ministero della giustizia – conterrà tutte le procedure di espropriazione forzata immobiliari, i piani di risanamento, le nuove procedure di sovra-indebitamento, i fallimenti, i procedimenti di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Anche la Banca d’Italia potrà accedere a questo registro ed utilizzarne le informazioni nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza. Il dl n. 59/2016 prevede, inoltre, una serie di misure volte a sostenere le imprese e ad accelerare le procedure per il recupero dei crediti. Riassumiamo le principali misure introdotte dalla Legge di Riforma:

  • pegno non possessorio: con il quale il debitore, pur dando in pegno un bene mobile strumentale all’esercizio dell’impresa, può continuare ad utilizzarlo nell’ambito dell’attività aziendale. Il pegno non possessorio può essere costituito soltanto con l’iscrizione nel registro informatizzato istituito presso l’Agenzia delle entrate: al pegno, una volta iscritto, viene assegnato un grado ed è opponibile sia nelle procedure concorsuali sia nei confronti dei terzi;
  • possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per l’espletamento delle udienze e per le adunanze dei creditori. Nell’ambito della modifica della Legge Fallimentare è stata anche introdotta la possibilità di revocare il curatore nel caso in cui quest’ultimo non rispetti i termini fissati per la procedura;
  • introduzione di misure a favore degli investitori in banche in liquidazione. La Legge di Riforma, in particolare, prevede per i clienti la possibilità di richiedere rimborsi alle 4 banche (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che sono state sottoposte – lo scorso novembre – alla procedura di risoluzione. La possibilità di richiedere il rimborso spetta, ovviamente, a coloro che hanno investito in obbligazioni nelle citate banche. La Legge prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un rimborso forfettario fino all'80%, per tutti quegli investitori che hanno acquistato obbligazioni entro la data del 12 giugno 2014. E’ possibile accedere al rimborso anche senza fare ricorso all’arbitrato ma è necessaria la sussistenza delle seguenti due condizioni:
  1. il cliente deve essere in possesso di un reddito al di sotto dei 35mila euro;
  2. il cliente deve essere in possesso di un patrimonio mobiliare sotto 100mila euro.

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