Legge Fallimentare

Legge Fallimentare: custodia e amministrazione attività del fallimento


La Legge Fallimentare pone a carico del curatore una serie di oneri e di compiti da porre in essere una colta che sia stato dichiarato il fallimento dell’impresa. Ci riferiamo, in particolare, al Capo IV della Legge Fallimentare rubricato “Della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari”. Ed è proprio questo aspetto che analizzeremo, più in dettaglio, nei paragrafi che seguono.

L’articolo 84 della Legge Fallimentare: l’apposizione dei sigilli

Iniziamo la nostra disamina del Capo IV della Legge Fallimentare partendo dall’articolo 84 che prevede una specifici compiti che devono essere portati a termine dal curatore fallimentare.

La citata norma, in particolare, stabilisce che – una volta dichiarato il fallimento – il curatore debba procedere all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principali dell’impresa e su tutti gli altri beni del debitore.

Nell’espletamento del suo incarico, il curatore fallimentare può richiedere l’assistenza della forza pubblica, qualora lo ritenga necessaria.

Inoltre, l’articolo 82 della Legge Fallimentare individue due distinte ipotesi: “Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato”.

Se, invece, non è possibile apporre i sigilli sui beni e sulle cose, il curatore fallimentare dovrà procedere a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

L’articolo 86 della Legge Fallimentare: gli obblighi di consegna

L’articolo 86 L.F. stabilisce che – previa autorizzazione del Giudice delegato – al curatore fallimentare devono essere consegnati: “a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.” Il deposito di detti beni può essere autorizzato anche presso terzi, sempre dal Giudice delegato.

In ogni caso, come stabilisce l’articolo 86 L.F.:il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente”.

Articolo 87 della Legge Fallimentare: l’inventario

Una volta che siano stati rimossi i sigilli, il curatore fallimentare deve – ai sensi dell’articolo 87 L.F. – redigere l’inventario. La redazione dell’inventario deve avvenire “nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.], presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.”

L’inventario, in particolare, è redatto in doppio originale e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti alla sua redazione.

L’articolo 87 L.F. stabilisce che “uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale”.

L’articolo 88 della Legge Fallimentare: la presa in consegna dei beni

Come stabilisce l’articolo 88 L.F., di mano in mano che ne fa inventario, il curatore prende in consegna i beni insieme ai documenti e alle scritture contabili del fallito. Delle attività compiute, il curatore redige processo verbale. Inoltre, l’articolo 88 L.F., stabilisce che: “Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri”.

L’articolo 89 della Legge Fallimentare: gli elenchi dei creditori

Ai sensi dell’articolo 89 L.F., il curatore – una volta esaminate le scritture contabili del fallito e le altre notizie della procedura – deve compilare l’elenco dei creditori, avendo cura di indicare: “i rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi.”

Gli elenchi così redatti devono essere depositati in cancelleria.

Contestualmente, il curatore deve redigere il bilancio dell’ultimo esercizio ma solo nel caso in cui non sia stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

L’articolo 90 della Legge Fallimentare: il fascicolo della procedura

L’articolo 90 L.F. pone a carico del cancelliere lo specifico onere di formare il fascicolo della procedura, anche in modalità informativa. La norma stabilisce che nel fascicolo “devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente”.

Il fascicolo della procedura così formato, deve essere messo a disposizione del comitato di creditori che potrà prenderne visione in qualsiasi momento. Analogo diritto, come stabilisce l’articolo 90 L.F., spetta al fallito “con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato”. Nello stesso tempo, possono prendere visione del fascicolo anche i creditori e i terzi interessati, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il curatore.


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