Possiamo osservare come il curatore possa comunque lasciare al giudice delegato l’incombenza di vendere i beni del fallito. L’art. 107 l.f. al secondo comma, prevede che:
Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili
La disposizione, secondo molti studiosi, susciterebbe alcune perplessità. Non sembrerebbe chiaro, infatti, se la delega questi poteri al giudice sia possibile anche in caso di vendita dell’azienda del fallito. Considerando il testo dell’art. 105 parrebbe di si, ma se andiamo a leggere il secondo comma del 107, questo potere sembrerebbe riservato alle vendite individuali.
Il programma di liquidazione, come possiamo poi osservare, non è approvato dal giudice delegato, ma voluto dal curatore e approvato dal comitato dei creditori. Il giudice, quindi, in questo caso dovrebbe sottostare ad una decisione presa da altri. In definitiva il curatore opterà per questa scelta solo se ritiene che l'intervento del giudice possa dare una maggiore tranquillità ai creditori; insomma una possibilità di tornare al passato dove è la figura del giudice a dominare, quando si avverte la necessità di una maggiore imparzialità.