Fallimento

Le società tra professionisti possono fallire?


Cosa sono le società tra professionisti

La costituzione di società tra professionisti per l’esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali è espressamente disciplinata dalla L. 183/2011 e dal relativo decreto attuativo n. 34/2013
Secondo quanto previsto dalla citata legge, quindi, è quindi possibile costituire società tra professionisti regolamentate in un sistema ordinistico ad esempio: dottore commercialista, esperto contabile, ingegnere, architetto, geometra, psicologo e molti altri. 
Di conseguenza, non sarà possibile istituire s.t.p. per i professionisti la cui attività non è organizzata in albi o                                                                     ordini
Inoltre, non è possibile costituire società tra professionisti per l’esercizio dell’attività di avvocato e per l’attività notarile.
 

S.T.P. - Requisiti

Le società tra professionisti, ai fini della loro costituzione, devono possedere dei requisiti necessari
L’atto costitutivo deve, infatti, prevedere:  
  • l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • i soci della STP devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, residenti in uno dei paesi degli Stati membri dell'Unione Europea. La partecipazione di soggetti non professionisti è ammessa solo per lo svolgimento di prestazioni tecniche o per finalità di investimento.  In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La mancanza di tale requisito per oltre 6 mesi produce lo scioglimento della società e la sua cancellazione della stessa dall’albo. 
  • l’incarico professionale deve essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti e designati direttamente o indirettamente dall’utente. 
  • obbligo di stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; 
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
E’ bene precisare che le società tra professionisti non costituiscono una tipologia di società a sé stante
Possono assumere la forma di società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) o società cooperative. Queste ultime, tuttavia, devono avere un numero di soci non inferiori a tre.  

 

Applicabilità della disciplina del fallimento: il provvedimento del Tribunale di Forlì 

Ci si è chiesto se le società tra professionisti possono essere assoggettate alla disciplina delle procedure concorsuali, nello specifico a quella prevista per il fallimento.
Recentemente, il Tribunale di Forlì è intervenuto statuendo in merito alla presentazione di una istanza di fallimento di una società tra professionisti costituita per l’esercizio della professione di commercialista.
Con il recente provvedimento è stato affermato che alle società tra professionisti non si applica la disciplina del fallimento poiché la citata società non svolge attività commerciale.
Il Tribunale di Forlì ha, infatti, enunciato che “Le società tra professionisti costituite, ai sensi dell'art. 10 l. n. 183/2011, per l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale non possono essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore: di conseguenza, non sono assoggettabili al fallimento.
Ha, poi, proseguito affermando che “Nonostante il superamento delle soglie dimensionali prescritte dalla legge fallimentare di cui R.D. n. 267/1942, non è assoggettabile alla procedura fallimentare la società tra professionisti costituita ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale di dottore commercialista, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo, dunque, la qualità di imprenditore.”
Molta importanza, quindi, riveste la citata statuizione poiché nessuno prima di questo momento si era mai pronunciato in merito
Pertanto, anche se la società tra professionisti è costituita in forma di società indicate nel codice civile, si distingue da quelle commerciali proprio per l’attività e non potrà quindi essere sottoposta al fallimento. 
Di conseguenza, in caso di stato di insolvenza, le citate società possono nel caso ricorrere alle procedure previste dalla L. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento
 

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